Prescrizione in appello e proscioglimento nel merito senza parte civile (Cass. pen. Sez. V n. 36200 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sopravvenuta la prescrizione del reato nel giudizio di appello e in assenza di costituzione di parte civile, il giudice non è tenuto alla piena cognizione sulla responsabilità penale, ma applica la regola dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: dichiara l’estinzione del reato salvo che l’innocenza risulti ictu oculi, per mera constatazione e senza approfondimento probatorio. L’imputato che, senza rinunciare alla prescrizione, ricorra per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre argomenti specifici e non meramente reiterativi, idonei a dimostrare in atti l’evidenza degli elementi che escludono il fatto, la sua commissione o l’elemento soggettivo. Resta fermo che, in presenza di parte civile e di statuizioni civili, il giudice deve comunque valutare i presupposti dell’assoluzione nel merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per bancarotta fraudolenta documentale, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 217 legge fall. e dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Nel processo non era costituita parte civile.

L’imputato ricorre per cassazione deducendo quattro motivi. Il nucleo delle censure è il difetto della qualità di amministratore di fatto della società fallita, presupposto del reato proprio: la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché l’estraneità alla gestione sarebbe percepibile dagli atti. Si lamenta inoltre la motivazione meramente adesiva sul motivo di appello relativo alla qualifica soggettiva e, in via subordinata, l’assenza di prova di un contributo concorsuale quale extraneus.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro della valutazione dovuta dal giudice dell’impugnazione a fronte della prescrizione maturata dopo una condanna. Il punto di partenza è la presenza o meno della parte civile e la necessità di pronunciarsi sulle statuizioni civili: sul tema richiama Sez. U n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, che ha composto il contrasto originato dalla Corte cost. n. 182 del 2021, chiarendo che il solo vincolo derivante da quella pronuncia è l’impossibilità di equiparare l’accertamento civile ad affermazione di responsabilità penale.

Ne deriva che, dove la parte civile manchi, riprende vigore la regola generale di economia processuale: il giudice si ferma all’evidenza dell’innocenza senza approfondire il tema della responsabilità sotto il profilo dell’insufficienza o mancanza di prova. Il parametro è quello di Sez. U n. 35490 del 15/09/2009, Tettamanti, che esige una percezione ictu oculi, non un apprezzamento probatorio.

Su questa base la Corte formula la regola processuale decisiva: il ricorrente che invochi l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. deve allegare argomenti specifici e non reiterativi, atti a fondare l’immediata assoluzione e a porre rimedio all’omesso riconoscimento di tale ipotesi da parte del giudice di appello, secondo il principio di Sez. 3 n. 46050 del 28/03/2018, valido anche nel giudizio di legittimità.

Applicando tali canoni, il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale non si è limitata a prendere atto della prescrizione: ha scrutinato la condotta, ha qualificato il fatto come bancarotta documentale semplice e si è pronunciata sulla qualifica di amministratore di fatto, già contestata in appello con argomenti analoghi. Gli elementi valorizzati — comportamenti prodromici anteriori al periodo contestato, operazioni di gestione economica e finanziaria, contatti con fornitori e trattative, cointeressenze attraverso società riconducibili all’imputato — attestano un’ingerenza di fatto con potere decisorio.

Il Collegio esclude il vizio di motivazione apparente: la Corte d’appello ha offerto una motivazione effettiva, non una mera adesione. Né sussiste contraddizione tra l’esclusione del dolo fraudolento e delle condotte distrattive e il permanere della qualifica soggettiva, trattandosi di accertamenti non confliggenti. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, che non adduce elementi idonei a escludere in modo evidente il coinvolgimento dell’imputato. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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