Motivazione per relationem del sequestro preventivo legittima senza carente periculum (Cass. pen. Sez. 3 n. 5439 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittima la motivazione per relationem dell’ordinanza genetica che, dopo aver esaurito l’esame del fumus, richiami espressamente le argomentazioni della richiesta del pubblico ministero in ordine al periculum in mora, sempre che l’atto richiamato sia conosciuto o ostensibile e il giudice dimostri di averlo meditato e ritenuto coerente. La motivazione sintetica, ma non inesistente, sul pericolo non può essere dichiarata radicalmente nulla dal Tribunale del riesame, il quale può invece legittimamente integrarla ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca nei confronti di un indagato per reati in materia di stupefacenti e associazione per delinquere, nonché della figlia, quale terza intestataria di beni. Nell’ordinanza applicativa, dopo la descrizione del quadro indiziario, il GIP motivava sul periculum in mora con richiamo espresso alla richiesta cautelare del pubblico ministero, che evidenziava la prassi di intestazioni fittizie di beni a familiari e prestanome.
Adito su istanza di riesame proposta dalla terza interessata, il Tribunale di Catanzaro annullava l’ordinanza genetica per assenza grafica di motivazione sul pericolo, ritenendo che la carenza fosse causa di nullità radicale del provvedimento e non fosse ammissibile alcuna integrazione in assenza di rinvio espresso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite Primavera in tema di motivazione per relationem. Secondo tale principio, il rinvio è legittimo a tre condizioni: che l’atto di riferimento sia un legittimo atto del procedimento con motivazione congrua; che il giudice dimostri di aver preso cognizione delle ragioni e di averle fatte proprie; che l’atto sia conosciuto o comunque ostensibile al momento dell’esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’ordinanza del GIP non era affatto carente sul piano motivazionale in punto di periculum in mora. Il giudice, infatti, dopo l’esame del profilo indiziario, aveva dedicato al tema specifiche argomentazioni e aveva espressamente richiamato la dettagliata analisi contenuta nella richiesta del PM, la quale evidenziava le condotte di interposizione fittizia di beni, di per sé significative del pericolo di dispersione dei cespiti.
La Corte ha quindi chiarito che una motivazione sintetica o che rinvii ad altro atto del procedimento non è inesistente e, pertanto, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto eventualmente integrarla, anziché dichiarare la nullità del provvedimento. Il giudice del controllo aveva erroneamente applicato il principio per cui, in caso di motivazione del tutto mancante, non è consentita l’integrazione, confondendo la carenza assoluta con la motivazione per relationem.
Ne è derivato l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per la nuova valutazione del periculum in mora alla luce delle argomentazioni del PM fatte proprie dal GIP.
Nota della Redazione
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