Frode da falsa piattaforma di trading (ABF Collegio di Milano n. 3795 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cliente che, cadendo vittima di un raggiro, disponga volontariamente e consapevolmente pagamenti nell’ambito di una presunta attività di investimento, eseguiti tramite canali estranei al rapporto bancario, non può invocare il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate. Gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione posti dal d.lgs. n. 231/2007 non fanno automaticamente scattare, in capo al prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, un obbligo di blocco dell’operatività. Salvo un’operatività palesemente anomala, l’intermediario non è tenuto a un monitoraggio ex ante della clientela, né a impedire l’esecuzione di singole disposizioni in assenza di precisi indici di frode. L’obbligo di comunicare i dati del beneficiario grava sulla banca dell’accipiens, non su quella dell’ordinante.

Il Fatto

Il ricorrente, contattato tramite un gruppo Telegram, aderiva a una proposta di retribuzione per attività su una piattaforma di trading on-line gestita da sedicenti consulenti finanziari. Invitato a fornire dati personali e bancari, eseguiva tra il 12 e il 15 luglio 2025 numerosi versamenti tramite gli strumenti di pagamento messi a disposizione da tre intermediari. L’asserito errore nell’esecuzione di un ordine veniva sfruttato per sollecitare ulteriori bonifici; resosi conto della truffa, il ricorrente interrompeva i contatti, sporta denuncia e proposto reclamo.

In sede arbitrale chiedeva, in via principale, l’accertamento della responsabilità dei tre intermediari per omessa vigilanza e mancata cooperazione, con condanna al pagamento di € 19.226,00; in via subordinata, l’indicazione dei dati identificativi dei beneficiari e il rimborso delle commissioni. Gli intermediari eccepivano l’inapplicabilità della disciplina PSD2 e del d.lgs. n. 11/2010, sostenendo la natura confessoria della ricostruzione dei fatti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio supera le eccezioni preliminari dell’intermediario C. L’indeterminatezza della domanda è esclusa dalla stessa specificazione delle operazioni effettuata dopo il riscontro al reclamo. Il difetto di legittimazione passiva è infondato: essa si determina in base alla prospettazione attorea e non alla titolarità del rapporto, secondo il richiamo a Cass. 3704/2023, e le domande sono connesse per comunanza di causa petendi, come già ritenuto dal Collegio di Milano nella decisione n. 9723/2025.

Nel merito, la denuncia e il ricorso sono inequivoci: il ricorrente ha posto in essere scientemente e integralmente le operazioni, nel quadro di una presunta attività di investimento. La truffa si è consumata su canali estranei agli intermediari convenuti. Ne consegue che non viene in rilievo il regime delle operazioni non autorizzate, comunque non invocato dalla parte.

Quanto alla lamentata omessa rilevazione di indici di anomalia, il Collegio osserva che la normativa antiriciclaggio persegue una finalità di tutela dell’interesse pubblico e non impone automaticamente obblighi di blocco: solo eccezionalmente, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 231/2007, l’intermediario deve astenersi dall’esecuzione. Il Collegio rileva inoltre che tre delle quattro operazioni riferibili all’intermediario C sono a favore dello stesso ricorrente e che la violazione è imputata ai PSP dell’ordinante e non a quelli del beneficiario. In assenza di un generale obbligo di monitoraggio, richiamando la decisione n. 6732/2025, non sussiste una operatività palesemente anomala.

Nessun elemento integra la responsabilità degli intermediari A e B quanto al dovere di collaborazione e riscontro. Infine, la domanda di dati identificativi dei beneficiari non può essere accolta: l’obbligo grava esclusivamente sulla banca dell’accipiens, che sola detiene l’anagrafe del correntista. Restano fermi i doveri documentali ex art. 119 TUB, ma nessuna cooperazione risulta colpevolmente mancata. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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