Truffa con sostituzione del dispositivo e concorso di responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 1796 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cliente che, con la propria condotta negligente, consenta a un terzo di entrare in possesso del dispositivo, delle credenziali e dei codici di accesso all’home banking risponde delle operazioni eseguite da quel terzo, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.. Alla responsabilità del cliente si affianca, in via concorrente, quella dell’intermediario che non abbia previsto un sistema di blocco delle operazioni palesemente anomale, estranee alla normale operatività del titolare. In caso di concorso, il rimborso va determinato in via equitativa. La qualificazione delle operazioni come rapina aggravata non esclude di per sé la colpa del cliente quando la condotta di quest’ultimo abbia agevolato l’accesso fraudolento.

Il Fatto

Il ricorrente, disabile al 100%, ipovedente e con problemi di deambulazione, ha disconosciuto due bonifici online eseguiti il 16.10.2023, di euro 8.850,00 e di euro 5.500,00, preceduti da una richiesta di finanziamento di euro 6.000,00. Le operazioni erano state compiute tramite l’app bancaria da un terzo conosciuto su un sito di incontri e ospitato due volte presso l’abitazione del ricorrente. Quest’ultimo riferisce di essere stato indotto in stato di sonno profondo, probabilmente con una sostanza, e che da lì il terzo avrebbe preso il telefono, la SIM e i codici custoditi in camera da letto.

Il consulente finanziario aveva contattato il fratello del cliente la mattina successiva, non riuscendo però a bloccare le operazioni. Il ricorrente contesta all’intermediario di non aver adottato sistemi di sicurezza idonei né controlli efficaci sulle operazioni anomale, e chiede il rimborso di euro 14.350,00. La banca resiste, ricostruisce minuziosamente i passaggi di autenticazione (codice cliente, primo e secondo codice segreto, OTP da mobile token e via sms) e imputa le operazioni alla condotta negligente del cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione come pagamento non autorizzato, disciplinato dal d.lgs. 11/2010 come modificato dal d.lgs. 218/2017 in recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (cd. PSD 2). Rileva poi che il ricorso concerne esclusivamente il rimborso dei bonifici e non contiene alcuna domanda di annullamento o di accertamento della nullità del contratto di finanziamento, con la conseguenza che quella vicenda resta estranea al thema decidendum.

Il Collegio ricorda il proprio orientamento che esclude la colpa grave del cliente quando lo strumento di pagamento e le credenziali siano sottratti in maniera violenta, richiamando la decisione n. 2476/23 su una rapina a mano armata con somministrazione di sostanza stupefacente. Richiama anche l’orientamento della Cassazione secondo cui l’induzione dello stato di incapacità mediante sostanze costituisce circostanza aggravante della rapina (Cassazione penale sez. IV, 17/03/2021, n. 11734; Cassazione penale sez. II, 18/05/2018, n. 41005), e osserva che nei confronti del truffatore risulta avviato un procedimento per rapina ex art. 628 cod. pen. e art. 493-ter cod. pen.

Tuttavia, il Collegio sottolinea che nel caso concreto il ricorrente ha introdotto il terzo nella propria abitazione in due occasioni e gli ha consentito di entrare in possesso del device, degli strumenti di pagamento e dei codici. A ciò si aggiunge che il telefono era privo di codice di sblocco e che le credenziali erano custodite in una cartellina dietro il comodino. Da qui la conclusione che non vi è stata attenta gestione del mezzo di pagamento e che sussiste una responsabilità del cliente ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., coerentemente con il precedente di Collegio di Roma, decisione n. 18934/19.

La responsabilità del cliente non esaurisce però la valutazione. Il Collegio ritiene che anche l’intermediario avrebbe dovuto prevedere un sistema di blocco delle operazioni (richiamando Collegio di Milano, decisione n. 12589 del 05 dicembre 2024). Dai documenti emerge che le due operazioni notturne esulavano notevolmente dall’operatività media del ricorrente: elemento che fonda una responsabilità concorrente dell’intermediario.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 5.500,00, determinata in via equitativa, oltre al rimborso di euro 20,00 per il contributo versato e alla condanna dell’intermediario al pagamento di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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