Preavviso SIC provato per presunzioni e segnalazioni successive legittime (ABF Collegio di Bari n. 1914 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel trattamento dei dati personali destinati ai sistemi di informazione creditizia, il preavviso di imminente segnalazione costituisce requisito di legittimità per tutte le persone fisiche, anche quando non siano consumatori. Grava sull’intermediario segnalante l’onere di provare l’avvenuta ricezione del preavviso, atto ricettizio per il quale non è imposta alcuna forma: la prova può raggiungersi anche per presunzioni semplici, valorizzando la corrispondenza tra i dati della documentazione del vettore e quelli del preavviso. Il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti, ed è onere dell’intermediario provare il momento dal quale questa diviene visibile. La comunicazione pervenuta dopo una prima segnalazione rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la sua ricezione, restando illegittime quelle precedenti, da cancellare.
Il Fatto
Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, adisce l’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto alla cancellazione delle segnalazioni negative iscritte nei SIC dall’intermediario in relazione a due contratti di finanziamento. Lamenta la carenza del presupposto formale: il preavviso del marzo 2023 sarebbe stato notificato contestualmente alla segnalazione, in violazione del termine di quindici giorni. Contesta inoltre che la comunicazione del 7 aprile 2023 possa valere come preavviso, perché incompleta nei contenuti.
L’intermediario eccepisce la legittimità delle segnalazioni sotto il profilo sostanziale e formale, riconoscendo però l’illegittimità della segnalazione del marzo 2023 per difetto di tempestivo preavviso, già cancellata, e producendo ulteriori intimazioni di pagamento trasmesse nei mesi di aprile e maggio 2023. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda la ratio dell’obbligo di preavviso: consentire al debitore di evitare la segnalazione onorando il debito in tempo utile. Su questa base, per consolidato orientamento dell’Arbitro, l’onere probatorio della ricezione del preavviso grava sull’intermediario, poiché il preavviso è atto ricettizio; non essendo imposta alcuna forma, la prova può fornirsi anche mediante presunzioni semplici.
Il Collegio richiama poi il principio del Collegio di coordinamento n. 4632/2023, secondo cui l’obbligo di preavviso riguarda tutte le persone fisiche, anche imprenditori individuali o professionisti, non solo i consumatori, essendo il ricorrente una persona fisica. Quanto alla tempestività, il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti ed è onere dell’intermediario provare il momento dal quale questa è divenuta visibile, come affermato da ABF Palermo n. 5468/2025.
Nel caso concreto, l’intermediario ha prodotto due comunicazioni di preavviso datate 14 marzo 2023, con documentazione del vettore attestante la consegna il 21 marzo 2023 all’indirizzo di residenza del ricorrente. Richiamando l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, il Collegio ritiene che il collegamento tra missiva ed evidenza del vettore possa provarsi anche senza barcode, in presenza di almeno due elementi tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito. Entrambi i requisiti risultano soddisfatti.
Quanto ai contenuti, compare l’avvertimento che, in mancanza di tempestivo pagamento, i dati relativi a ritardi e mancati pagamenti saranno registrati nei SIC. L’intermediario ha dunque assolto all’onere probatorio sulla consegna del preavviso del 21 marzo 2023. Le segnalazioni sono pertanto ritenute legittime e il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.