Conversione ope legis in subordinato senza progetto specifico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24558 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio di cui all’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 contempla due distinte ipotesi: la mancata indicazione di uno specifico progetto determina la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato, restando priva di rilievo l’eventuale natura autonoma del rapporto accertata in istruttoria; la presenza di un progetto, unitamente all’accertamento giudiziale di modalità esecutive proprie della subordinazione, comporta invece la trasformazione del rapporto in base al comportamento delle parti successivo alla stipula. La specificità del progetto, che deve essere esplicitata nel contratto scritto ad probationem, costituisce una finalità giustificatrice del tipo contrattuale, non essendo consentito ricorrere a tale forma per far fronte a necessità strutturali dell’impresa. Il verbale ispettivo dell’ente previdenziale costituisce prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c..
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da una cooperativa sociale avverso il verbale ispettivo del 30/3/2016, con cui erano state accertate omissioni contributive per aver la società occupato soci lavoratori con contratti dissimulati. Secondo l’accertamento ispettivo, la cooperativa aveva impiegato i propri soci in qualità di educatori in una comunità per minori, mediante contratti a progetto, collaborazioni professionali ex art. 2222 c.c. e apprendistato professionalizzante, in assenza di versamento di quote sociali e di partecipazione alla vita sociale. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto la sussistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato, ravvisando l’assenza di uno specifico progetto nei contratti di collaborazione e l’inserimento stabile dei lavoratori nell’organizzazione aziendale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’impostazione della Corte territoriale. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 61, comma 1, e 69 d.lgs. n. 276/2003, la Corte ha affermato che il progetto educativo indicato nei contratti — consistente nell’organizzare e gestire il percorso educativo dei minori affidati alla struttura — non integrava i requisiti di specificità richiesti dalla norma. La finalità di recupero e rieducazione dei minori costituisce, infatti, l’essenza stessa dell’attività d’impresa della cooperativa, ragion per cui il progetto contrattuale non poteva ritenersi idoneo a giustificare il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, risolvendosi in una mera allocazione di mansioni.
La Corte ha chiarito che la specificità del progetto deve risultare dal contratto scritto ad probationem e la sua mancanza comporta la conversione ope legis in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza che assuma rilievo l’eventuale natura autonoma delle prestazioni accertata in istruttoria. Sul punto, la Corte ha richiamato il proprio precedente di cui all’ordinanza n. 27543/2020, che distingue tra la conversione automatica ex comma 1 dell’art. 69 e la trasformazione giudiziale ex comma 2 della medesima disposizione, legittimata dall’accertamento delle effettive modalità di svolgimento del rapporto.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la qualificazione delle prestazioni come attività di volontariato, la Corte ha rilevato l’infondatezza della censura, posto che la sentenza impugnata non aveva valorizzato la mera circostanza del precedente svolgimento di attività gratuita, quanto piuttosto la sostanziale sovrapponibilità tra le prestazioni rese in regime di volontariato e quelle successivamente contrattualizzate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato quando, per l’attività espletata, siano state corrisposte somme di denaro, essendo onere della parte convenuta dimostrare che la corresponsione sia avvenuta a titolo di rimborso spese, non superiore all’ammontare di queste ultime.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o che avesse disatteso il regime legale di valutazione. Il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, ove esprima gli elementi da cui trae origine, ed è comunque liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. La Corte ha infine precisato che il giudice può attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell’immediatezza dei fatti rispetto a quelle raccolte in giudizio, ferma restando la necessità di adeguata motivazione, come nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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