Revisione del PRG e partecipazione: necessaria la ripubblicazione (C.G.A.R.S. n. 239 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura semplificata di presa d’atto dell’efficacia e dell’esecutività del piano regolatore adottato, prevista dall’art. 54, comma 3, l.r. Sicilia n. 19/2020, non può essere utilizzata quando il recepimento del parere motivato VAS comporti una rielaborazione sostanziale del piano, mediante lo stralcio delle previsioni edificatorie di più zone omogenee. In tale evenienza la modificazione non è “obbligatoria” né costituisce variazione di dettaglio: l’Amministrazione comunale deve riaprire il procedimento partecipativo, con formale riadozione, ripubblicazione e nuova acquisizione delle osservazioni. Il difetto di istruttoria rilevato nel parere non è sanabile con scelte soprassessorie, quale il rinvio a una futura variante, né la determinazione finale sulle osservazioni può essere rimessa alla sola valutazione regionale quando il procedimento non contempli l’approvazione regionale.

Il Fatto

Il Comune interessato ha adottato il proprio piano regolatore generale nel 2019, mediante deliberazione del commissario ad acta. Le originarie ricorrenti avevano presentato un’osservazione per il mantenimento della classificazione del proprio fondo in ZTO “C3-espansione edilizia stagionale”, in luogo della destinazione a verde agricolo. L’Amministrazione aveva valutato l’osservazione come “accoglibile”, subordinandola alla cessione dell’area destinata alla nuova viabilità e alla considerazione delle colture specializzate presenti.

Sopravvenuto il parere motivato VAS, che ha imposto l’espunzione delle zone C3, C6, D3 e FV, il Comune ha recepito le prescrizioni con la delibera consiliare n. 21/2023, prendendo atto dell’efficacia del piano ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 6, l.r. Sicilia n. 19/2020. Il TAR ha annullato tale delibera per difetto di istruttoria e violazione dei principi partecipativi, respingendo la domanda risarcitoria. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio esamina anzitutto il primo argomento dell’appellante, secondo cui il TAR avrebbe erroneamente ritenuto accolta l’osservazione dei privati. Il Collegio rileva che l’espressione “accoglibile”, usata nelle controdeduzioni, non contraddice l’esito positivo: le due condizioni poste erano eccentriche rispetto al piano e al previgente programma di fabbricazione, e la successiva reiezione si fonda esclusivamente sul sopravvenuto parere VAS. Irrilevante è poi il richiamo alla giurisprudenza sul sistema degli artt. 9 e 10 l. urbanistica n. 1150/1942, poiché nella specie opera la procedura semplificata, che non contempla l’approvazione regionale.

Nel merito, l’appellante contesta la quantificazione delle aree incise e sostiene la natura obbligatoria delle modifiche. Il Consiglio richiama il principio della necessità di ripubblicazione del piano quando, tra adozione e approvazione, intervengano mutamenti radicali delle caratteristiche essenziali e dei criteri dell’impostazione. La giurisprudenza amministrativa distingue modifiche obbligatorie, facoltative e concordate, escludendo l’obbligo di ripubblicazione solo per le prime, perché il carattere dovuto dell’intervento rende superfluo l’apporto collaborativo del privato.

Tale qualificazione è esclusa nella specie. Il parere VAS non imponeva l’azzeramento delle previsioni edificatorie: rilevava una carenza istruttoria e configurava la ripresa delle potenzialità edilizie mediante una variante da sottoporre a nuova VAS e VIncA. Il Comune ha invece stralciato le zone, riclassificandole di fatto come verde agricolo. Il Collegio sottolinea che si trattava della prima pianificazione generale del territorio, che non tollera l’espunzione di parti e il rinvio a scelte soprassessorie.

Decisivo, per il Consiglio, non è il dato percentuale delle aree interessate, ma il fatto che l’azzeramento delle previsioni edificatorie, elemento qualificante dello strumento urbanistico, incide oggettivamente sulla tenuta complessiva della pianificazione residua. Il calcolo dell’appellante, parametrato all’intero territorio comunale, è inoltre semplificato, poiché include le porzioni non edificabili. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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