Proscioglimento per prescrizione non esclude responsabilità disciplinare del militare (TAR Sicilia n. 1210 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di intervenuta prescrizione del reato in sede penale non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. La sentenza che dichiara improcedibile l’azione penale per prescrizione non esclude, ma anzi postula, che le condotte oggetto di imputazione siano valutate ai fini disciplinari, potendosene trarre argomenti rilevanti e anche dirimenti circa la responsabilità del dipendente. La valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al militare e sull’individuazione della sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice amministrativo salvo eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Il parere dell’ufficiale inquirente è obbligatorio ma non vincolante, sicché l’organo decidente può discostarsene.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio presso un Comando Aeroporto, è stato condannato in primo grado dal Tribunale Penale di Catania per un reato commesso in danno di un terzo. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, rilevando nel contempo l’infondatezza del gravame.

Sui medesimi fatti il Ministero della Difesa ha aperto un’inchiesta formale, contestando al militare la condotta contraria ai doveri del grado e ai principi di rettitudine ed esemplarità. L’ufficiale inquirente, nella relazione finale, ha qualificato gli addebiti “parzialmente fondati”. L’Alto Comandante ha proposto la sospensione dall’impiego per mesi quattro e l’Amministrazione ha adottato il provvedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 885, 1357, lett. a) e 1379, comma 1, del Codice dell’ordinamento Militare. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che la valutazione sulla gravità dei fatti e sulla scelta della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti, richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2428 e T.A.R. Palermo, sez. I, 3 maggio 2019, n. 1234.

Nel merito, il TAR rileva che l’Amministrazione ha motivato la ritenuta non scusabilità della condotta, la violazione degli artt. 712, in relazione al 575, 717 e 732 del d.P.R. n. 90 del 2010 e dell’art. 713, comma 2, del T.U.O.M., nonché la valutazione del rendimento, di un elogio e di quattro precedenti disciplinari di corpo. L’atto impugnato ha considerato la vicenda, pur minimo, di risalto pubblico, per il coinvolgimento di estranei e di un altro sottufficiale costituitosi parte civile.

La Corte affronta poi il nodo centrale: la prescrizione intervenuta in appello. Secondo il principio richiamato da Cons. Stato, sez. II, 3.07.2023, n. 6455, la prescrizione estingue il reato ma non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza disciplinare. Nella specie l’offensività della condotta è stata accertata in primo grado e non smentita in punto di fatto dal giudice di appello, che ha dichiarato l’appello “in ogni sua parte infondato”.

Quanto alla pretesa contraddittorietà rispetto alle conclusioni dell’ufficiale inquirente, il TAR osserva che le determinazioni di quest’ultimo e della Commissione di disciplina si pongono quale mera proposta o parere rispetto al potere decisorio dell’organo competente, richiamando T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7.08.2023, n. 2470. Infine, sul profilo della proporzionalità, il Collegio esclude la manifesta ingiustizia della sanzione, ribadendo l’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione secondo Consiglio di Stato, sez. I, 08.04.2024, n. 457.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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