Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’accertamento del rapporto di pubblico impiego (TAR Sicilia n. 1224 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sulle domande con cui il magistrato onorario chiede di accertare la costituzione di un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ovvero di vedersi riconosciuto un trattamento economico e normativo equivalente a quello dei lavoratori comparabili, con ricostruzione della posizione giuridica ed economica e condanna al pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia non attiene a un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico già costituito, presupposto della giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, lett. i), cod. proc. amm., ma alla pretesa di novazione di un rapporto di servizio in un inquadramento superiore, materia devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro dall’art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001. La posizione del magistrato ordinario di prima nomina rileva solo quale parametro di fatto per la determinazione delle spettanze, non quale termine di raffronto di un rapporto pubblicistico esistente.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato giudice di pace all’esito di un concorso per titoli, ha svolto il tirocinio e preso possesso delle funzioni presso un ufficio del distretto, con successivi spostamenti legati alla ridefinizione della geografia degli uffici giudiziari, fino alla cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età.

Con ricorso notificato nel novembre 2024 egli ha chiesto, in via principale, l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o parziale con il Ministero della Giustizia e la condanna dell’amministrazione al versamento degli oneri previdenziali e assistenziali; in via subordinata, stante la cessazione del rapporto, l’accertamento del diritto a un trattamento equivalente a quello dei lavoratori comparabili, con ricostruzione della posizione e condanna alle differenze retributive e contributive; in ulteriore subordine, il risarcimento del danno per l’illecita protrazione del rapporto a termine. Il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPS hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e di competenza, la prescrizione e l’improcedibilità per effetto della procedura di stabilizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, estesa d’ufficio a tutte le domande, dopo aver dato avviso ai difensori ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. Richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1326 del 21 febbraio 2020, secondo cui non sussiste la giurisdizione amministrativa sulla domanda di accertamento del rapporto di pubblico impiego avanzata da un magistrato onorario nei confronti del Ministero della Giustizia, dovendosi ritenere che essa sottenda l’equiparazione alla categoria dei rapporti di impiego privatizzati, rimessi al giudice ordinario.

Il Tribunale ritiene non pertinenti i precedenti richiamati dal ricorrente: la sentenza della Cassazione n. 21896/2021 ha a oggetto un diverso thema decidendum, mentre l’ordinanza n. 27198/2017 muove da una lettura della domanda come volta al riconoscimento di un rapporto di fatto non dissimile da quello dei magistrati togati, lettura che non risulta confutata nel caso concreto.

Nel caso in esame il ricorrente ha espressamente dichiarato di agire per conseguire un effetto di novazione del rapporto di servizio di diritto pubblico, con attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso, riconducibile a una posizione professionale di fatto ragguagliabile a quella del magistrato ordinario di prima nomina. Tale prospettazione costituisce professio contra se: esclude che la controversia inerisca a un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico già in atto, presupposto necessario per radicare la giurisdizione esclusiva a norma dell’art. 133, lett. i), cod. proc. amm.

La domanda di tutela, teleologicamente unica malgrado l’articolazione in quattro richieste, non riguarda dunque le vicende di un rapporto pubblicistico costituito. La posizione del magistrato ordinario di prima nomina rileva soltanto quale parametro per l’accertamento delle spettanze retributive e previdenziali da parte dell’organo munito di giurisdizione, individuato nel giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente ai sensi dell’art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione su tutte le domande, con possibilità di riassunzione davanti al giudice del lavoro a norma dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.; la decisione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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