Prescrizione del reato e autonomo accertamento disciplinare nel procedimento destitutorio (Cons. Stato n. 8171 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non preclude l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del pubblico dipendente. In tale ipotesi non si forma alcun giudicato assolutorio sulla insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso, e l’amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti svolti in sede penale senza doverli ripetere. Il procedimento disciplinare richiede tuttavia una autonoma valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti, non un acritico recepimento delle conclusioni del giudice penale. Laddove il giudizio penale si sia concluso con proscioglimento per prescrizione, non opera il termine finale di conclusione del procedimento, ma resta fermo il rispetto della scansione temporale complessivamente prevista dalla legge. La sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per abnormità, travisamento dei fatti o macroscopica sproporzione.

Il Fatto

L’appellante, assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio presso un istituto penitenziario, è stato destinatario di un decreto di destituzione adottato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), b) e d), e comma 6, d.lgs. n. 449/1992. La vicenda trae origine da un procedimento penale per fatti di corruzione, conclusosi in primo e secondo grado con sentenza di condanna e poi annullato senza rinvio dalla Corte di Cassazione per intervenuta prescrizione. Prima della definizione del giudizio di revisione, l’amministrazione ha riavviato il procedimento disciplinare ed è pervenuta alla destituzione.

Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto e la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina. L’appellante ha quindi impugnato la sentenza con tre motivi, deducendo la violazione dei termini perentori, il difetto di autonoma istruttoria e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dei termini. L’appellante invoca il termine complessivo di 270 giorni ricavabile dall’art. 9, comma 2, legge n. 19/1990 e dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 449/1992. La Corte ritiene di poter prescindere dall’applicabilità di tale disciplina al personale della Polizia penitenziaria, poiché il procedimento è stato riavviato non già in forza di una sentenza irrevocabile di condanna, ma a seguito di un giudizio penale definito con proscioglimento per prescrizione.

Sul punto richiama l’Adunanza plenaria n. 10/2006, secondo cui il giudizio conclusosi con l’estinzione dei reati per prescrizione è assimilabile alla sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale non trova applicazione il termine finale dei 90 giorni. Anche volendo applicare i termini invocati, osserva il Collegio, il dies a quo decorre dalla conoscenza della sentenza irrevocabile da parte dell’amministrazione, acquisita in data 15.1.2018 e non contestata. Il decreto del 12.10.2018 risulta pertanto tempestivo.

Nel merito, la Corte affronta congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Ribadisce il principio per cui, per escludere la veridicità dei fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare, occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso. Nelle ipotesi in cui il giudizio penale si conclude per prescrizione o altra causa estintiva, l’amministrazione può utilizzare gli accertamenti penali senza doverli ripetere.

Il Collegio richiama Cons. Stato n. 468/2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1689/2020, evidenziando che il procedimento non richiede un “nuovo processo” in sede amministrativa. Nel caso concreto, la relazione istruttoria e il verbale del Consiglio Centrale di Disciplina dimostrano una ricostruzione autonoma dei fatti e un’espressa valutazione delle giustificazioni addotte. Le sentenze di condanna, pur annullate, contengono una completa ricostruzione dei fatti fondata su intercettazioni, documentazione sequestrata e testimonianze, legittimamente utilizzabile in sede disciplinare.

Quanto alla sanzione, la Corte ribadisce, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7691/2022, che la determinazione della sua entità è espressione di tipica discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo abnormità, travisamento dei fatti o manifesta sproporzione. Nel caso di specie tali indici non ricorrono: i fatti sono stati correttamente percepiti e la destituzione risulta conforme al canone di proporzionalità rispetto alla gravità della condotta, avendo incrinato il rapporto di fiducia necessario in un contesto operativo peculiare. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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