Nessuna compensazione delle spese per il contenzioso seriale da inottemperanza al giudicato (Cons. Stato n. 8173 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contenzioso seriale che trae origine dal sistematico e consapevole mancato rispetto del giudicato non integra alcuna delle fattispecie che consentono la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio. La riduzione dei compensi deve rispettare i parametri minimi tariffari: i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, modificando il D.M. n. 55/2014, consentono una riduzione massima del 50% sui valori mediani, non sui minimi. La liquidazione simbolica e non adeguatamente motivata delle spese lede il diritto di difesa garantito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 47 della Carta UE, potendo un rimborso insufficiente costituire una barriera economica all’accesso al giudice.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione ad accreditare l’importo di 1.500 euro. La sentenza era divenuta definitiva per mancata impugnazione, ma il Ministero non aveva dato corso ad alcuna attività esecutiva, né opposto un formale diniego.

Proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, questo lo accoglieva, liquidando però le spese in misura esigua. La ricorrente appella la sola parte relativa alle spese, chiedendo la riforma della statuizione e la condanna dell’Amministrazione a un importo non inferiore a 800 euro, oltre alle spese del grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro sostanziale. Il diritto alla Carta Docente per i supplenti annuali si fonda sulla clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta discriminazioni non giustificate da ragioni oggettive, come affermato dalla Corte di Giustizia UE, ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, e ribadito da Cons. Stato n. 1842/2022. L’inerzia del Ministero era quindi manifesta e priva di giustificazione.

Su questa base il Consiglio di Stato ritiene illegittima la riduzione delle spese operata dal TAR. La prassi ministeriale di sistematica inottemperanza, con il conseguente contenzioso seriale, è stata assunta a giustificazione del contenimento dei compensi, ma le fattispecie di compensazione previste dalla legge sono tutte riferite alla difficoltà delle parti di prefigurare la fondatezza delle proprie ragioni. Tale difficoltà è diametralmente opposta all’ipotesi di una cosciente e persistente violazione del giudicato su questioni di diritto ormai acclarate.

Il Collegio sottolinea che il contenzioso seriale, costringendo i cittadini a rivolgersi al giudice per questioni già risolte, non può giustificare alcuna compensazione, ma semmai condurre a un aggravamento delle spese in caso di insistenza su tesi sconfessate. Neppure rilevano gli oneri organizzativi, estranei alle ragioni di diritto del cittadino e ininfluenti sulla scelta di adempiere.

Accertata l’impossibilità di compensare, la Corte rileva la non corretta applicazione dei parametri tariffari e la violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 47 della Carta UE. L’appello è quindi accolto e l’Amministrazione condannata alla rifusione delle spese del primo grado e del grado d’appello, come liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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