Legittimazione passiva all’ordine di demolizione per relazione qualificata con il bene (Cons. Stato n. 8176 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione può essere legittimamente indirizzato anche a chi non sia proprietario dell’area interessata dall’abuso, purché intrattenga con il bene una relazione qualificata che lo renda destinatario del provvedimento repressivo. Tale relazione sussiste, in particolare, in capo a chi eserciti in loco un’attività di impresa edile, di escavazione e di vendita di materiali edili. La circostanza che le conseguenze dell’abuso possano ricadere anche sui proprietari delle aree, ad altri fini, non esclude la legittimazione passiva del soggetto qualificato. L’atto di demolizione che richiami gli estremi catastali dei manufatti, con indicazione di particella e subalterno, è sufficientemente determinato nel suo oggetto; le eventuali incertezze sull’esatta individuazione materiale delle opere attengono alla fase esecutiva e non inficiano la validità del provvedimento.

Il Fatto

Il Comune di Alatri ha emesso un’ordinanza di demolizione per una serie di opere realizzate su suolo agricolo in zona vincolata: modificazione del suolo con riporto di materiali di risulta, una platea in travi rovesce, manufatti in profilati metallici e in muratura, un muro di blocchi di cemento, un manufatto metallico e una tettoia in ferro. Il provvedimento è stato notificato al soggetto indicato come committente ed esecutore degli abusi.

Il destinatario ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di legittimazione passiva per non essere proprietario né intestatario catastale dei fondi, e l’imprecisa individuazione dei manufatti da demolire, in parte ricadenti sul territorio di altro Comune. Il primo giudice ha respinto il ricorso. L’appellante ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, ribadendo il difetto di legittimazione e l’insufficiente determinazione dell’oggetto dell’ordine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva. L’appellante non contesta di esercitare in loco un’attività di edilizia, di escavazione e di vendita di materiali edili, pur in assenza di titolo proprietario sulle aree. Da ciò il Consiglio di Stato desume l’esistenza di una relazione qualificata con il bene, idonea a giustificare l’irrogazione nei suoi confronti dell’ordine di demolizione.

La Corte precisa che tale conclusione non esclude che le conseguenze dell’abuso, ad altri effetti — segnatamente civilistici — possano ricadere anche sui titolari delle aree. La responsabilità amministrativa per l’illecito edilizio e quella civile per le ricadute patrimoniali restano su piani distinti e non si sovrappongono.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che negli atti impugnati i manufatti da demolire sono indicati con adeguata precisione, mediante la puntuale indicazione degli estremi catastali, con particella e subalterno. Tale riferimento consente di individuare con esattezza gli immobili interessati al momento della concreta attività di demolizione.

Le eventuali incertezze sull’esatta identificazione materiale delle opere attengono dunque alla fase esecutiva del provvedimento e non ne determinano l’illegittimità genetica. Il Consiglio di Stato aggiunge che l’eventuale ricadere di alcuni manufatti abusivi nel territorio di altro Comune non elide, in quanto abusivi, l’obbligo della loro demolizione.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, quantificate in Euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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