Porto di fucile negato al riabilitato: rilevano i precedenti penali (TAR Campania n. 3791 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, la riabilitazione del condannato non attribuisce un diritto al rilascio della licenza di porto d’armi. La novella del 2018 dell’art. 43, secondo comma, t.u.l.p.s. non introduce un automatismo inverso, ma ripristina in capo all’amministrazione un potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità del richiedente. L’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a compiere un giudizio prognostico sulla capacità del soggetto di non abusare delle armi, bilanciando l’interesse del privato con quello alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tale valutazione i precedenti penali, anche risalenti nel tempo, conservano rilevanza e il mero decorso degli anni non comporta la perdita dell’attualità del pericolo di abuso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Napoli, in data 30 gennaio 2024, gli ha negato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il provvedimento richiama l’arresto dell’interessato risalente all’ottobre 2003 per rapina continuata commessa mediante utilizzo di armi e per ricettazione, reati per i quali era intervenuta condanna a due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa.

L’atto dà conto della riabilitazione pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli nel marzo 2023, ma esclude comunque una prognosi favorevole sulla personalità dell’istante. Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria; il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 763/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 11, terzo comma, t.u.l.p.s., che consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi ha riportato condanna per rapina o per delitti contro le persone commessi con violenza, e dall’art. 43, secondo comma, t.u.l.p.s., nel testo risultante dal d.lgs. n. 104/2018, che ammette la ricusazione della licenza anche nei confronti del riabilitato che non dia affidamento di non abusare delle armi.

Richiamando l’insegnamento della Corte cost. n. 109 del 2019, il Tribunale ribadisce che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma costituisce eccezione al normale divieto di portare armi e può essere riconosciuto solo a chi offra piena sicurezza del buon uso. Il controllo amministrativo, in questa materia, deve essere più penetrante di quello richiesto per provvedimenti permissivi di diverso tipo.

La riforma del 2018, osserva il Collegio, non ha introdotto un automatismo inverso: essa esige una valutazione discrezionale che bilanci l’interesse del privato con quello pubblico alla sicurezza, senza escludere la prevalenza del secondo. La riabilitazione, richiamando Cons. Stato n. 3190 del 2023 e Cons. Stato n. 809 del 2023, non priva di rilevanza i precedenti penali, ma va apprezzata insieme a tutte le altre circostanze da cui trarre elementi di convincimento sull’affidabilità.

Quanto al tempo trascorso, la decisione richiama Cons. Stato n. 7628 del 2024: il possesso del requisito di assoluta affidabilità è rimesso alla prudente discrezionalità dell’autorità, sindacabile solo per palesi irrazionalità. Il mero decorso del tempo non fa perdere l’attualità del pericolo, occorrendo fatti che smentiscano la persistenza del giudizio negativo (in termini, Cons. Stato n. 2919 del 2023). La condotta criminosa commessa in passato resta sintomatica di un latente pericolo, poiché la riabilitazione estingue le pene accessorie ma non rimuove il fatto dalla realtà giuridica.

Il Collegio sottolinea infine che la regola del “più probabile che non”, tipica del diritto amministrativo della prevenzione, non richiede una valutazione di pericolosità piena: anche un solo episodio risalente può fondare il giudizio di probabilità che esclude la legittimazione all’uso delle armi. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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