Prescrizioni temporali del capitolato e tassatività delle cause di esclusione (TAR Toscana n. 332 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del capitolato speciale che regolano tempi e modalità esecutive della prestazione, ove non siano espressamente qualificate dalla lex specialis come requisiti essenziali o standard minimi, non assumono efficacia escludente. Interpretate alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, esse operano sul piano contrattuale ed esecutivo del rapporto. La loro inosservanza non configura un’ipotesi di aliud pro alio, né un’inammissibilità dell’offerta, quando non emerga una radicale e insanabile incompatibilità con le finalità del bando. Resta fermo l’impegno dell’offerente a rispettare i vincoli capitolari in fase di esecuzione. Le contestazioni sui punteggi tecnici sono inammissibili per difetto di interesse quando, superata la differenza di punteggio tra le prime due offerte, non superino la prova di resistenza.

Il Fatto

Il Comune di Firenze bandisce una gara europea a procedura aperta per la gestione di quindici centri di cottura destinati alla refezione scolastica, suddivisa in tre lotti. Il contenzioso riguarda il solo Lotto 2, di valore superiore a otto milioni di euro, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con inversione procedimentale, la stazione appaltante valuta prima le offerte tecniche ed economiche, poi verifica la documentazione amministrativa dei primi due classificati. Il raggruppamento controinteressato consegue 95,73 punti, la ricorrente 88,23, con un differenziale di 7,5 punti. Con determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2023 viene disposta l’aggiudicazione non efficace in favore del raggruppamento primo classificato.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione deducendo quattro motivi: violazione delle prescrizioni capitolari su consegna dei pasti e piano dei trasporti; carenze nella gestione delle diete speciali; inadeguatezza dell’organizzazione del personale; in via subordinata, erronea attribuzione dei punteggi tecnici. Chiede l’annullamento e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo all’art. 48 del Capitolato, che impone la consegna dei pasti venti minuti prima dell’inizio della somministrazione, e all’art. 49, primo comma, n. 4, che fissa in due ore il tempo massimo tra produzione e somministrazione. La ricorrente contesta il mancato rispetto di tali termini in quattro centri su cinque. Il Tribunale riconosce che il termine dilatorio non risulta sempre osservato e che il limite delle due ore appare superato nei “funzionigrammi” dell’offerta.

Tali premesse, tuttavia, non conducono all’esclusione. Le previsioni, non essendo state elevate dalla lex specialis al rango di condizioni essenziali del servizio o di standard prestazionali minimi, vanno interpretate in coerenza con il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1481/2023. Esse assumono dunque una dimensione contrattuale ed esecutiva, potendo la prestazione, per la sua natura continuativa, essere conformata su richiesta dell’amministrazione nel corso del rapporto. Ciò che rileva in punto di ammissibilità è l’impegno effettivamente assunto dall’aggiudicataria a rispettare i vincoli capitolari. Le difformità riguardano aspetti temporali particolari e poco incidenti sulla sostanza della prestazione, senza configurare aliud pro alio.

Quanto alle diete speciali, il secondo motivo è infondato. L’art. 37 del Capitolato non imponeva di riportare i pasti a temperatura nei refettori. L’offerta prevede espressamente il confezionamento di ogni dieta speciale in vaschette monoporzione compostabili e biodegradabili, anche per le diete etico-religiose. La dedotta sovrapposizione tra preparazione e pulizia resta circostanza indimostrata.

Il terzo motivo, sull’organizzazione del personale e sul rapporto addetti-pasti, è respinto: tali prescrizioni non sono requisiti di partecipazione e il numero dei pasti ha valore meramente indicativo, trattandosi di appalto a misura. Il Collegio richiama TAR Toscana, Sez. I, n. 1704/2021.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse. La differenza di 7,5 punti tra le prime due classificate non è superabile dalla contestazione dei soli 4 punti attribuiti per il piano dei trasporti: la censura non supera la prova di resistenza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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