Ricorso TAR avverso stralcio previsione urbanistica improcedibile per acquiescenza (TAR Toscana n. 333 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, da parte del proprietario, di una proposta di variante urbanistica che presuppone l’assetto del piano operativo impugnato e che, senza alcuna riserva, ne accetta la previsione edificatoria ridotta integra acquiescenza tacita e determina l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto con cui il Comune, preso atto delle osservazioni regionali, restituisce gli atti agli uffici per la rielaborazione della variante non costituisce arresto procedimentale, ma atto di impulso finalizzato al prosieguo dell’istruttoria, non lesivo e non impugnabile. La pretesa del privato all’adozione del provvedimento conclusivo si configura come obbligo di provvedere, tutelabile con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., non convertibile in quella di annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario nel Comune di Montepulciano di terreni che il previgente regolamento urbanistico includeva in una scheda normativa con potenzialità edificatoria di 600 mq a destinazione residenziale. Il nuovo piano operativo, con contestuale variante al piano strutturale, ha ridisciplinato quei terreni confermando la potenzialità, ma la Regione Toscana ha presentato osservazioni per il contrasto della previsione con la l.r. n. 65/2014 e con la disciplina paesaggistica. Il Comune ha accolto le osservazioni regionali e ha stralciato l’intervento dall’area interessata. Il proprietario ha impugnato la delibera di accoglimento e la successiva approvazione del piano, con ricorso integrato da motivi aggiunti.
In seguito, il proprietario e una società proprietaria di un terreno limitrofo hanno presentato una proposta congiunta di variante, che prevedeva il trasferimento di volumetria da un fondo all’altro e la realizzazione di un intervento ridotto a 250 mq residenziali. Il Comune ha adottato la variante, ma la Regione ha formulato nuove osservazioni; con successiva delibera il Comune ha restituito gli atti agli uffici per la rielaborazione. I proponenti hanno impugnato anche questo provvedimento. Le due cause sono state riunite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta innanzitutto la permanenza dell’interesse al ricorso più risalente. La presentazione di una proposta di variante sulle medesime particelle, finalizzata a un intervento di portata inferiore rispetto a quello stralciato, è incompatibile con la volontà di coltivare l’impugnazione di quest’ultimo, perché ne presuppone la piena operatività. La proposta, infatti, muove dall’inedificabilità dei terreni sancita dal piano impugnato.
La proposta non risulta accompagnata da alcuna riserva circa l’esito del contenzioso. L’iniziativa equivale pertanto ad acquiescenza tacita verso il piano operativo approvato, giacché solo l’accettazione dell’assetto stabilito spiega la presentazione di una variante che avrebbe consentito un intervento di consistenza inferiore. Ne discende l’improcedibilità del ricorso, non residuando interesse neppure a fini risarcitori.
Quanto al secondo ricorso, il Collegio esamina la delibera con cui il Comune, esaminate le osservazioni regionali, ha preso atto delle controdeduzioni degli uffici e ha restituito la pratica per la rielaborazione della variante in conformità ai rilievi. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la delibera non dà luogo a un arresto procedimentale lesivo, bensì a un atto di impulso dichiaratamente finalizzato al prosieguo dell’istruttoria, che avrebbe dovuto condurre alla rielaborazione ovvero a una motivata archiviazione.
Dall’atto emerge la chiara volontà di non interrompere l’iter, ma di proseguirlo in conformità alle indicazioni regionali: è semmai la successiva inerzia del Comune a rappresentare il fattore pregiudizievole. La tutela impugnatoria risulta quindi prematuramente azionata contro un atto interlocutorio, che lascia spazio a un esito favorevole del procedimento. La scelta di avviare la variante fonda in capo al Comune l’obbligo di provvedere con provvedimento espresso, non ancora assunto; la situazione soggettiva dei ricorrenti si configura come pretesa all’accertamento di tale obbligo, tutelabile con la diversa azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., non proposta, né convertibile in quella di annullamento, che postula un provvedimento definitivo mancante.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza originaria dell’interesse, con assorbimento delle censure non esaminate. Le spese seguono la soccombenza verso la Regione, sono compensate nei rapporti con l’Autorità di Bacino e nulla è dovuto verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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