Concessione di servizio, risoluzione per inadempimento e onere della prova (TAR Puglia n. 365 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella concessione-contratto di pubblico servizio la domanda di risoluzione per inadempimento del concedente è ammissibile, nei limiti di compatibilità, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., ma richiede la prova che l’inadempimento sia di non scarsa importanza rispetto all’interesse della controparte. La gravità va parametrata non solo all’interesse del concessionario alla remunerazione, ma anche all’interesse pubblico sotteso alla concessione. Non integra inadempimento imputabile al concedente la situazione di degrado dei beni che la legge di gara e l’offerta tecnica pongano a carico del concessionario, né la mancata esecuzione di opere rientranti negli obblighi da lui assunti. Il danno all’immagine dell’ente non è in re ipsa e deve essere provato.
Il Fatto
Una società ha convenuto il Comune innanzi al Tribunale civile chiedendo la risoluzione del contratto avente ad oggetto la gestione degli ascensori di collegamento e di un polo museale, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale, qualificato il rapporto come concessione di pubblico servizio, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 37 c.p.c. e 133 c.p.a. La società ha quindi riassunto la causa davanti al TAR, lamentando infiltrazioni d’acqua che avrebbero reso inutilizzabili gli immobili e deducendo la violazione dei doveri di correttezza nel quadro economico del bando.
Il Comune si è costituito, eccependo l’inadempimento della concessionaria e proponendo ricorso incidentale per il risarcimento dei mancati introiti e del danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di inadempimento come raffronto tra condotta dovuta e condotta tenuta, distinguendo il momento della individuazione delle obbligazioni dal confronto esecutivo. Richiama l’art. 1455 cod. civ. quale parametro della gravità, in raccordo con l’art. 1174 cod. civ., e osserva che nella concessione la risoluzione ha carattere eccezionale perché rende rilevante un interesse normalmente di mero fatto.
Passando al merito, il TAR esamina la lex specialis e rileva che il capitolato poneva a carico del contraente la gestione e la manutenzione degli impianti, mentre l’offerta tecnica della società prevedeva il rifacimento integrale degli impianti elettrici e la coibentazione della sala motori. Da qui la conclusione che la concessionaria fosse consapevole degli ammaloramenti e delle infiltrazioni già al momento dell’affidamento.
Il Collegio esclude pertanto che la situazione di degrado possa essere posta a carico del Comune e che le opere di ripristino rientrino nella manutenzione straordinaria. Nemmeno si rinviene prova che le nuove infiltrazioni siano riconducibili all’inerzia del concedente. La domanda di risoluzione è quindi respinta per difetto di idonei mezzi di prova sulla gravità dell’inadempimento.
Quanto al secondo mezzo, il TAR rileva che i ricavi dei primi due anni di gestione sono risultati superiori alle previsioni del quadro economico,così escludendo la dedotta violazione dell’art. 1175 cod. civ. Il ricorso incidentale è respinto: il Comune non ha dimostrato che l’interruzione del rapporto sia riconducibile alla sola concessionaria, né ha prodotto il contratto. Il danno all’immagine, secondo l’orientamento richiamato (Cass. civ. Sez. III n. 19551 del 2023), non è in re ipsa e la mera allegazione con richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. non soddisfa l’onere probatorio.
Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1174 c.c. – Carattere patrimoniale della prestazione
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 37 c.p.c. – Difetto di giurisdizione