Sospensione condizionale negata in esecuzione se la prognosi resta negativa (Cass. pen. Sez. 7 n. 19532 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente di esecuzione, il giudice dell’esecuzione è legittimato a valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 164 cod. pen., quando la pena originariamente inflitta, ridotta in appello o in sede di cognizione, sia divenuta inferiore ai due anni. Tale sindacato non è precluso dal precedente riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né dalla valutazione espressa dal giudice della convalida dell’arresto, poiché la prognosi di non commissione di futuri reati deve essere compiuta autonomamente, con riferimento alle circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen. Il diniego del beneficio è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione, quando la valutazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; la motivazione che faccia leva sulla natura violenta e sulle modalità allarmanti dell’azione, commessa da più persone riunite, è insindacabile, in quanto giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in sede di incidente di esecuzione, rigettava la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La pena, originariamente applicata, era stata ridotta ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., divenendo inferiore ai due anni e, quindi, potenzialmente suscettibile di sospensione condizionale.

Il difensore deduceva il vizio di motivazione, evidenziando che la sospensione andava riconosciuta sulla scia di quanto rilevato sia dal giudice della convalida dell’arresto — che aveva rimesso in libertà l’indagato, sottolineando la non gravità e l’occasionalità della condotta e l’insussistenza di un pericolo di reiterazione — sia dallo stesso giudice in sede di cognizione, nel concedere le circostanze attenuanti generiche. La vicenda traeva origine dalla sottrazione di prodotti di cosmesi all’interno di un esercizio commerciale, commessa con violenza nei confronti della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel valutare le censure dedotte, ha ritenuto le stesse in fatto e manifestamente infondate. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il proprio diniego su una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, facendo leva sulle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. La natura violenta e le modalità allarmanti dell’azione, commessa da più persone riunite, non consentivano di formulare una prognosi positiva sull’astensione del colpevole dal commettere ulteriori reati.

La Corte ha rilevato che detta motivazione si riallacciava alla ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza di abbreviato. Gli imputati si erano appropriati della merce, oltrepassando entrambi le casse e adoperando violenza nei confronti della persona offesa per assicurarsi la fuga e il possesso. L’azione era caratterizzata da spinte e torsione del braccio della donna, evidenziando una condotta violenta e non occasionale.

Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha precisato che esse erano state concesse unicamente per il comportamento processuale tenuto dagli imputati, che si erano attivati per il risarcimento del danno e avevano mostrato resipiscenza. Tale valutazione, tuttavia, non implicava automaticamente una prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale, che richiede una valutazione complessiva della personalità del reo e delle circostanze del reato.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero.

Nota della Redazione

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