Estinzione automatica del rapporto di impiego per condanna ex art. 32-quinquies cod. (Cons. Stato n. 10068 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego del pubblico dipendente, conseguente alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti indicati dall’art. 32-quinquies cod. pen., non costituisce autonoma sanzione disciplinare né effetto penale, ma effetto indiretto di natura amministrativa della pena accessoria di carattere interdittivo. Il provvedimento che la dichiara è atto vincolato: non richiede lo svolgimento di alcun procedimento disciplinare né una valutazione autonoma di gravità e proporzionalità della condotta. L’automatismo è compatibile con la Costituzione quando la fattispecie penale sia radicalmente incompatibile con la prosecuzione del rapporto. Quanto agli effetti temporali, il rapporto si considera estinto con decorrenza coincidente con l’inizio della sospensione cautelare, che già aveva prodotto l’allontanamento dal servizio a titolo provvisorio.

Il Fatto

Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, era stato indagato e poi condannato per i delitti di cui agli artt. 317 e 319-quater cod. pen., con pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il Capo della Polizia, con proprio decreto, ha dichiarato estinto il rapporto di impiego a decorrere dal 29.11.2013, ai sensi dell’art. 32-quinquies cod. pen., regolando nel contempo gli effetti dei periodi di sospensione cautelare ai fini giuridici, di quiescenza, assistenza e previdenza.

Il dipendente ha impugnato il decreto davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, deducendo l’illegittimità dell’automatismo estintivo, la questione di legittimità costituzionale della norma e l’efficacia retroattiva della sanzione, idonea a privarlo del diritto alla pensione. Il TAR ha rigettato il ricorso, qualificando il provvedimento come atto vincolato e la questione come manifestamente infondata. Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, che ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 25, 27, 35 e 97 Cost. La tesi dell’appellante è che l’automatismo comprima i principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, il diritto al lavoro e la difesa. La Corte ritiene la questione manifestamente infondata.

Il punto centrale è la qualificazione dell’atto. Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio non è un effetto penale né una sanzione accessoria alla condanna, ma un effetto indiretto di natura amministrativa, giustificato dalla fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto in ragione della pena interdittiva inflitta. Da qui la distinzione tra destituzione automatica come autonoma sanzione disciplinare — che esige il procedimento e la valutazione dell’amministrazione — e destituzione come effetto di una pena accessoria interdittiva, che non richiede alcun procedimento.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2016, che ha nettamente distinto le tipologie di destituzione automatica e ha ammesso l’automatismo solo in via eccezionale, allorché la fattispecie penale sia radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego. Tra tali ipotesi rientra espressamente quella dell’estinzione del rapporto ex art. 32-quinquies cod. pen., con ciò confermandone la compatibilità costituzionale.

Sul versante sistematico, la Corte osserva che ai sensi dell’art. 20 cod. pen. le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna quali effetti penali. Sussiste quindi un’incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rapporto, che giustifica l’automatismo non come sanzione disciplinare ma come effetto indiretto della pena definitivamente inflitta. Il Collegio richiama il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 1350/2020 e le decisioni Cons. Stato, sez. IV, n. 1487 del 2020, n. 486 del 2020, n. 823 del 2018 e sez. VI, n. 389 e n. 390 del 2014.

Il secondo motivo riguarda la retroattività degli effetti. La Corte ritiene corretta la ricostruzione operata dall’amministrazione: il rapporto è estinto con decorrenza coincidente con l’inizio della sospensione cautelare, evenienza successiva alla commissione dei fatti-reato e già produttiva dell’allontanamento provvisorio dal servizio. Il provvedimento ha espunto i periodi di sospensione e ha dichiarato validi, ai fini giuridici e di quiescenza, i periodi di effettiva esecuzione del rapporto. Nessuna indebita sottrazione di utili periodi lavorativi è ravvisabile. L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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