Eccezione di incompetenza incompleta e foro convenzionale non esclusivo: la causa resta radicata al tribunale di Roma (Cass. civ. Sez. 2 n. 5147 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza introduce un processo di impugnazione nel quale la Corte di Cassazione non è vincolata ai motivi formulati dalle parti, dovendo controllare l’osservanza di tutte le regole che presiedono al rilievo dell’incompetenza, ivi compreso il rispetto dell’art. 38, comma terzo, c.p.c.. In mancanza di un’inequivoca manifestazione di volontà delle parti volta a devolvere ad un dato ufficio giudiziario il potere di definire la lite con esclusione di ogni altro, il foro convenzionale deve considerarsi non esclusivo, con la conseguenza che concorrono il foro generale delle persone giuridiche e quelli alternativi. Il convenuto ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri concorrenti, ad eccezione dei casi in cui si versi in presenza di un foro esclusivo o l’attore abbia esplicitamente affermato di volersi valere di un dato foro come unico idoneo. L’eccezione che non contesti anche i fori alternativi è incompleta e deve ritenersi non proposta.
Il Fatto
La società Proteam s.r.l. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Team Green Power Solar s.r.l. per il pagamento del saldo concordato con una transazione relativa a un contratto di servizi per la cessione di un credito d’imposta. L’opponente aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, ma la sentenza del Tribunale di Roma dichiarava la competenza del Tribunale di Bari, ritenendo la domanda fondata sull’accordo transattivo e non invocabile la clausola di deroga contenuta nel contratto di servizi.
La società ricorrente proponeva quindi regolamento di competenza, deducendo la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1231 c.c. e sostenendo che la clausola di elezione del foro di Roma dovesse ritenersi applicabile anche alla transazione, che non aveva carattere novativo del contratto originario.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente precisato che, in sede di regolamento di competenza, deve controllare d’ufficio la rituale proposizione dell’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 38, comma terzo, c.p.c., non essendo vincolata ai motivi formulati dalle parti (richiamando Cass. 17311/2018; Cass. 11192/2010; Cass. 9783/2009).
Esaminando la clausola contenuta nell’art. 11 del contratto di servizi, la Corte ha rilevato che le parti si limitavano a “indicare il Foro di Roma quale foro competente”, senza manifestare un’inequivoca volontà di escludere ogni altro ufficio giudiziario. Tale clausola è stata quindi qualificata come foro convenzionale non esclusivo, con la conseguente concorrenza del foro generale delle persone giuridiche e dei fori alternativi per le cause di obbligazione (richiamando Cass. 33203/2024; Cass. 5817/2024).
L’opponente, tuttavia, aveva contestato la competenza territoriale solo in relazione alla sede della società convenuta (Bari). Sul punto, la S.C. ha affermato che l’art. 38 c.p.c. impone al convenuto l’onere non solo di indicare il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri concorrenti. Tale onere viene meno solo in presenza di un foro esclusivo o quando l’attore abbia esplicitamente indicato un foro come unico idoneo a radicare la competenza (richiamando Cass. 5817/2024; Cass. 16284/2019).
Poiché nel ricorso monitorio era menzionata la clausola di elezione del foro di Roma senza indicarlo come unico foro idoneo, l’opponente era tenuta ad articolare l’eccezione in modo completo, contestando anche il foro del contratto e quello del pagamento. Non avendolo fatto, l’eccezione deve ritenersi non proposta, con conseguente radicamento della causa presso il tribunale di Roma in base ai criteri di collegamento non contestati (richiamando Cass. 24903/2025; Cass. 21769/2016; Cass. 22510/2016; Cass. 31121/2024).
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione di competenza del tribunale di Roma e rimessione delle parti dinanzi a quel giudice anche per la pronuncia sulle spese del regolamento.
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Nota della Redazione
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