Previdenza complementare forze armate: difetto di legittimazione dei dipendenti (TAR Campania n. 1770 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I singoli dipendenti delle forze armate non sono titolari di una posizione giuridica soggettiva tutelabile dinanzi al giudice amministrativo in relazione all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali finalizzati all’istituzione della previdenza complementare. Essi sono portatori di un interesse meramente indiretto e riflesso all’entrata in vigore del nuovo regime, la cui disciplina è rimessa ad atti di natura normativa destinati a regolare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego. La mancata attivazione delle forme pensionistiche integrative non configura un obbligo coercibile in sede giurisdizionale, essendo subordinata al raggiungimento di accordi tra le rappresentanze delle due parti del rapporto di lavoro. Ne consegue che non emerge alcun danno ingiusto risarcibile, non potendo i ricorrenti vantare alcuna lesione della propria sfera giuridica soggettiva, né all’adempimento né al risarcimento per equivalente.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti appartenenti alle forze armate, hanno prestato o prestano servizio e sono stati destinatari degli effetti delle modifiche del regime previdenziale da retributivo a contributivo introdotte dalla l. 8 agosto 1995, n. 335. Essi lamentano la mancata attivazione del sistema di previdenza complementare, demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, che avrebbe dovuto mitigare gli effetti pregiudizievoli del nuovo sistema, anche in ragione delle revisioni peggiorative dei coefficienti di trasformazione.

I ricorrenti hanno quindi adito il TAR per denunciare l’illegittimità costituzionale della riforma per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, chiedendo il riconoscimento del diritto al sistema retributivo fino all’istituzione della previdenza complementare e il risarcimento del danno per il mancato avvio delle procedure negoziali. Il Ministero della Difesa si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione erariale e dichiara il ricorso inammissibile. La questione della legittimazione dei singoli dipendenti pubblici ad agire per la mancata attivazione delle forme di previdenza complementare è stata reiteratamente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha escluso la configurabilità di alcuna pretesa giuridicamente tutelabile davanti al giudice amministrativo.

Il giudice d’appello ha affermato che i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego. Essi non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari di un interesse personale, concreto ed attuale specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere (Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 502; Cons. Stato, II, 20 dicembre 2021, n. 8440).

Quanto al risarcimento, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, non essendo i ricorrenti titolari di una posizione giuridica soggettiva giudizialmente tutelabile in tema di avvio e conclusione dei procedimenti negoziali, la mancata attivazione delle forme pensionistiche integrative non comporta l’emersione di alcun danno ingiusto risarcibile (C.G.A.R.S., 1° ottobre 2024, n. 757).

Da tale quadro univoco deriva che i ricorrenti non vantano alcun diritto o interesse legittimo all’attivazione della previdenza complementare, subordinata al raggiungimento di accordi tra le rappresentanze delle due parti del rapporto di lavoro, che non costituisce un obbligo coercibile in quella sede. Parimenti difetta il diritto al risarcimento per equivalente, rivendicato sulla base di indimostrate e generiche prospettazioni del depauperamento sofferto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto della legittimazione ad agire, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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