Effetto conformativo del giudicato limitato alla sola istanza esaminata (TAR Puglia n. 1293 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto conformativo del giudicato di annullamento di un provvedimento che ha negato l’autorizzazione e/o il rimborso di cure all’estero è circoscritto alla specifica istanza esaminata dal giudice di merito e non si estende alle richieste successive. Queste ultime richiedono un rinnovato iter istruttorio e motivazionale, fondato su circostanze fattuali attuali e concrete, considerati gli esiti già ottenuti, i risultati conseguibili e i rischi per la salute. Il nuovo provvedimento che non contraddica l’effetto conformativo del giudicato non integra violazione o elusione dello stesso e non è nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, restando impugnabile con il rito ordinario di legittimità e non con quello dell’ottemperanza. Il rimborso delle spese sostenute per le cure all’estero nella misura dell’80% è conforme all’art. 6 del D.M. 3 novembre 1989.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di una persona affetta da grave cerebrolesione, ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 256/2023, che aveva annullato il diniego opposto dall’A.S.L. di Taranto alla richiesta di autorizzazione e rimborso di cure all’estero e aveva imposto all’amministrazione di riprovvedere con urgenza.

Dopo il rimborso delle spese della prima degenza presso il centro austriaco, l’amministrazione ha respinto una nuova richiesta di ricovero, ritenendo non sussistenti i presupposti e la ritualità della domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato tali atti deducendo la violazione e/o elusione del giudicato e sostenendo che l’effetto conformativo della sentenza autorizzasse la prosecuzione delle cure all’estero senza necessità di nuove domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2013 sulla competenza del giudice dell’ottemperanza, ha respinto tutte le domande di ottemperanza. Ha osservato che l’effetto conformativo derivante dall’annullamento di un provvedimento sfavorevole alla pubblica amministrazione impone di non riprodurre i vizi censurati e richiede un nuovo esercizio del potere autoritativo, ma resta circoscritto alla specifica istanza oggetto del giudicato.

La sentenza n. 256/2023 aveva censurato la sola carenza istruttoria e motivazionale relativa alla richiesta del 2021, non avendo l’amministrazione dimostrato che la paziente avrebbe potuto ottenere in loco gli stessi trattamenti con i medesimi risultati. Tale limite, secondo il Tribunale, impedisce di estendere l’effetto conformativo a future richieste di autorizzazione, che necessitano di un rinnovato esame di circostanze attuali e concrete.

Il Collegio ha escluso la dedotta implicita autorizzazione per il solo fatto del rimborso della prima degenza, osservando che nel tempo la situazione clinica può modificarsi e che possono risultare disponibili strutture italiane idonee a garantire le stesse cure. Ha quindi ritenuto che l’amministrazione abbia provveduto secondo le coordinate del giudicato, avendo autorizzato le cure e accreditato la somma di € 186.142,08.

Quanto al rimborso asseritamente parziale rispetto alle spese documentate, il Tribunale ha rilevato che la somma corrisposta equivale all’80% previsto dall’art. 6 del D.M. 3 novembre 1989, con conseguente insussistenza della lamentata inottemperanza. Ha richiamato, in linea generale, il principio secondo cui il nuovo provvedimento che non contraddica l’effetto conformativo del giudicato non è nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, ma è semmai censurabile con il giudizio ordinario di legittimità, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1821 del 2024 e la Sez. II n. 3162 del 2023.

Il rigetto delle domande di ottemperanza ha comportato il rigetto delle richieste di nomina di un commissario ad acta e di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio ha invece disposto la conversione parziale del rito, da speciale in ordinario ex art. 32 cod. proc. amm., per la trattazione della domanda subordinata di annullamento dei provvedimenti aslini del 2024, fissando l’udienza pubblica del 22 luglio 2025, con compensazione delle spese della fase di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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