Annullamento d’ufficio del PRG per motivazione contraddittoria sul rigetto dell’osservazione (TAR Sicilia n. 2233 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento con cui il Comune, nella fase finale di approvazione del PRG, rigetti un’osservazione già accolta con precedente delibera consiliare, ove le ragioni addotte siano enunciate in modo indifferenziato e non consentano di ricostruire la ragione logico-giuridica del diniego rispetto al singolo lotto. La contraddittorietà con la determinazione amministrativa precedente integra vizio di legittimità quando il mutamento di indirizzo non trovi alcuna giustificazione nelle prescrizioni sopravvenute. Le prescrizioni dettate in sede di VAS non possono essere estese oltre il loro oggetto, né richiamate a sostegno del rigetto di osservazioni relative a zone diverse da quelle cui esse si riferiscono. Il giudice amministrativo annulla gli atti nella parte di interesse e impone all’ente l’adozione degli atti necessari alla riqualificazione urbanistica dell’area.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un terreno classificato dal nuovo PRG adottato dal Comune come zona “agricola”, nonostante lo stato dei luoghi e la destinazione residenziale delle aree limitrofe. Avverso tale qualificazione essi presentarono rituale osservazione, che il Consiglio comunale accolse con propria deliberazione, sulla base del parere dell’Ufficio tecnico secondo cui si trattava di area di modeste dimensioni, con indice di edificabilità tale da non alterare il dimensionamento del piano.

In sede di VAS l’Amministrazione regionale espresse parere favorevole con prescrizioni. Con la successiva delibera impugnata, adottata sulla base di una relazione esplicativa, il Comune prese atto dell’esecutività del piano e, per la prima volta, rigettò l’osservazione in precedenza accolta. Da qui il ricorso per eccesso di potere e violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di estromissione avanzata dall’Amministrazione regionale. Gli atti impugnati sono riferibili al solo Comune, ma si appuntano sulle prescrizioni dettate in sede di VAS: la Regione vanta quindi un interesse qualificato alla conservazione degli atti adottati in esecuzione delle prescrizioni da essa imposte.

Nel merito il ricorso è fondato. L’osservazione dei ricorrenti era stata positivamente riscontrata dal Consiglio comunale, previo parere favorevole dell’Ufficio tecnico, senza che fossero ravvisati vincoli ostativi. La relazione esplicativa impugnata ha invece rigettato l’osservazione adducendo tre ragioni: contrasto con la tutela paesaggistica, incremento di consumo di suolo non supportato dallo stato dei luoghi, conflitto con le considerazioni della Commissione tecnica specialistica.

Il primo vizio attiene alla motivazione. L’atto enuncia le tre ragioni in modo indifferenziato, senza indicare espressamente e circostanziatamente a quali singoli lotti esse si riferiscano, così non consentendo di ricostruire la ragione logico-giuridica del diniego.

Neppure le ragioni nel merito reggono. Quanto alla tutela paesaggistica e al consumo di suolo, l’istruttoria documentale dei ricorrenti non è stata contestata dal Comune, non costituitosi; e lo stesso Ufficio tecnico e il Consiglio avevano escluso vincoli ostativi, valorizzando la modesta entità dell’area e del suo indice di edificabilità.

Quanto al richiamo alle considerazioni della Commissione tecnica, il Collegio rileva che la prescrizione contenuta nel parere finale e recepita in sede di VAS riguarda le sole zone “D”, con limitazione della loro estensione, e nulla dice sulle zone “Ar” di interesse dei ricorrenti. La loro proprietà non è dunque riconducibile a nessuna delle ipotesi poste a base del rigetto.

Gli atti sono pertanto annullati nella parte di interesse per difetto di motivazione e di istruttoria e per contraddittorietà con le precedenti determinazioni comunali, con obbligo dell’ente di adottare gli atti necessari alla riqualificazione urbanistica dell’area. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate nei confronti dell’Amministrazione regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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