Decadenza definitiva esclude obbligo di stipulare contratto di locazione ERP (TAR Sicilia n. 2232 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere ex art. 2 della l. n. 241/1990 presuppone la pendenza di un procedimento amministrativo rispetto al quale l’amministrazione debba adottare una determinazione espressa, ed è il presupposto indefettibile dell’azione avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a.. Ove la vicenda amministrativa a monte sia già definitivamente conclusa con un provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP divenuto intangibile per effetto di sentenza sfavorevole passata in giudicato, non sussiste alcun obbligo dell’ente di stipulare il contratto di locazione né di provvedere sull’istanza in tal senso. L’accordo di rateizzazione dei canoni pregressi non ha effetto novativo su un rapporto giuridico amministrativo ormai esaurito. La richiesta di provvedimenti in autotutela non configura un’obbligo di procedere, rientrando la relativa valutazione nella discrezionalità dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 1999 l’assegnazione in voltura di un alloggio ERP di proprietà comunale. Nel 2011 il Comune ne aveva dichiarato la decadenza per la mancata sottoscrizione del contratto di locazione e per l’irregolarità della posizione locatizia; il ricorso proposto davanti al TAR era stato respinto con sentenza passata in giudicato.

Nonostante ciò, l’ente aveva continuato a richiedere il corrispettivo per l’occupazione dell’immobile. Nel 2022 il ricorrente aveva chiesto la rateizzazione delle somme pregresse e la stipula del contratto; le parti avevano sottoscritto un accordo di rateizzazione. Con successiva istanza, il privato aveva chiesto al Comune la conclusione del procedimento mediante la stipula del contratto di locazione. A fronte dell’inerzia dell’ente, ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’assegnazione di un termine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura dell’azione avverso il silenzio: essa presuppone un obbligo di provvedere e la perdurante isteresi dell’amministrazione oltre i termini di legge. La resistente aveva eccepito l’insussistenza di tale obbligo, essendosi la vicenda amministrativa già esaurita con la decadenza del 2011, a sua volta confermata in sede giurisdizionale.

Il Tribunale accoglie tale impostazione. L’assegnazione del 1999 aveva attribuito al privato il bene della vita richiesto; la decadenza del 2011, i cui effetti sono ormai stabilizzati e intangibili per effetto della sentenza sfavorevole passata in giudicato, non può essere rimessa in discussione dal privato né dall’amministrazione, se non mediante l’attivazione di poteri in autotutela. La definitività del provvedimento preclude ogni rivalutazione del rapporto in sede contenziosa.

Viene respinta la tesi difensiva della natura novativa e transattiva dell’accordo di rateizzazione. Per il Collegio, la mera conclusione di un’intesa sul pagamento dei canoni arretrati non può incidere su un rapporto giuridico amministrativo già esaurito, né sulla decadenza intervenuta: manca l’atto presupposto necessario per la stipula del contratto di locazione. Il ricorrente, che per oltre dieci anni aveva omesso di sottoscrivere il contratto pur avendone la facoltà, non vanta oggi alcun titolo per pretenderne la stipula.

Neppure l’eventuale riqualificazione dell’istanza come stimolo all’autotutela muta l’esito. La spendita dei poteri di autotutela decisoria rientra nelle prerogative eminentemente discrezionali dell’amministrazione, cosicché a fronte di simili domande deve escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere. Il ricorso è pertanto respinto come infondato.

In ragione della manifesta infondatezza del gravame, il Tribunale revoca l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in favore del Comune in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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