Ragione più liquida e inammissibilità del ricorso per mancata specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. 1 n. 9528 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con le complessive argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a censurarne l’esito. Il giudice di merito può legittimamente decidere la controversia applicando il principio della ragione più liquida, che consente di risolvere la lite sulla base della questione assorbente, senza dover esaminare tutte le risultanze istruttorie, allorché la domanda sia priva di una idonea allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio oltre i limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali; non è invece sindacabile la valutazione discrezionale del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ove il ricorrente insista nonostante una proposta articolata e condivisibile, comporta la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi normativa di abuso del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale amministratore di una società, agiva in giudizio nei confronti di un istituto di credito, chiedendo l’accertamento dell’esatto ammontare del credito vantato dalla banca a fronte di un mutuo fondiario e la condanna della convenuta alla restituzione di somme versate a garanzia, deducendo la grave responsabilità della banca e del suo promotore finanziario per la gestione del proprio portafoglio titoli. Il Tribunale rigettava le domande, applicando il principio della ragione più liquida e rilevando che parte attrice non aveva allegato la composizione del dossier titoli, circostanza che impediva la quantificazione del danno. La Corte d’appello confermava la decisione, disattendendo i motivi di gravame relativi alle istanze istruttorie e alla mancata comparizione del legale rappresentante della banca a rendere l’interrogatorio formale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su tre motivi di ricorso, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo integralmente la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla illegittima applicazione del principio della ragione più liquida, la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato che la mancata allegazione della composizione del dossier titoli rendeva irrilevanti le prove testimoniali richieste e infondata l’istanza di esibizione, vertendo la documentazione su un conto intestato a una società fiduciaria, senza che fosse provato il collegamento con gli investimenti del ricorrente.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo “minimo costituzionale”, ossia alle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, tutte insussistenti nel caso di specie. La doglianza relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stata ritenuta inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva riportato il contenuto dei capitoli di prova e aveva equivocato la natura del sindacato di legittimità, che non consente di ridiscutere la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
La Corte ha infine rimarcato che la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dal ricorrente non conteneva elementi idonei a confutare la proposta, non specificando la composizione del dossier titoli e non provando il collegamento tra la società fiduciaria e la gestione del patrimonio. In applicazione del principio di diritto secondo cui, dinanzi a una proposta articolata, l’insistenza del ricorrente senza sviluppare argomenti idonei a riconsiderarla integra un’ipotesi di abuso del processo, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati