Procedimenti di riconoscimento riattivati dal giudicato sono pendenti ai fini della rinuncia (TAR Lazio n. 11410 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento di un titolo estero, già concluso con un provvedimento di diniego successivamente annullato dal Giudice amministrativo, deve considerarsi “pendente” ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024. In tale fattispecie, il vincolo conformativo derivante dal giudicato impone all’Amministrazione di riesaminare l’affare nella sua interezza, con la conseguenza che la domanda di riconoscimento non può ritenersi definitivamente conclusa. Ne deriva la legittimità della rinuncia all’istanza, finalizzata alla partecipazione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, ove la rinuncia intervenga prima della nuova conclusione del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo. A seguito di tale sentenza, l’interessata aveva presentato istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento, al fine di iscriversi ai percorsi di formazione straordinaria di cui all’art. 7 del d.l. n. 71/2024, come disciplinati dal d.i. n. 77/2025.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva tuttavia negato la possibilità di presentare la rinuncia, ritenendo che il procedimento di riconoscimento si fosse concluso con l’adozione del diniego, anteriore al 1° giugno 2024, ancorché annullato in sede giurisdizionale. La ricorrente impugnava il diniego e le connesse FAQ ministeriali, sostenendo che la domanda fosse da considerarsi ancora pendente, con conseguente violazione ed elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente superato l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, già respinta in sede cautelare dal Consiglio di Stato, e ha esaminato il merito della controversia alla luce dei principi enunciati nell’ordinanza n. 3480/2025 della settima sezione del Consiglio di Stato.

Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, i percorsi straordinari di specializzazione sono destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all’estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima. In tale ambito, ha precisato la Corte, vanno incluse anche le fattispecie dei procedimenti di riconoscimento riattivati ma non conclusi in seguito a giudicati di annullamento per difetto di motivazione di precedenti dinieghi.

La pronuncia ha quindi affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, la domanda di riconoscimento deve considerarsi pendente al momento della presentazione dell’istanza di rinuncia, atteso il vincolo conformativo prodotto dall’annullamento giurisdizionale. Tale vincolo comporta che l’Amministrazione, in sede di riesercizio del proprio potere discrezionale, sia tenuta a riesaminare l’affare nella sua interezza, come disposto dalle sentenze di annullamento prodotte in atti e come confermato dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 10542 del 2024.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di diniego della rinuncia all’istanza di riconoscimento e degli effetti sugli altri atti impugnati. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’articolazione della vicenda sostanziale e processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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