Interesse ad agire del vicino contro titolo edilizio in zona acusticamente sensibile (Cons. Stato n. 2422 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas non è di per sé sufficiente a fondare l’interesse ad agire, che richiede un pregiudizio concreto e attuale. Tale pregiudizio sussiste quando il titolo consente una nuova destinazione residenziale a ridosso di un insediamento produttivo, restringendo la fascia di protezione acustica e ponendo le premesse per l’imposizione di onerose misure di mitigazione. La normativa ambientale di derivazione eurounitaria impone di misurare le emissioni industriali non solo alla fonte ma anche presso il recettore. Ove il giudice di primo grado abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, la decisione è nulla e gli atti vanno rimessi al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Il Fatto
Due società, titolari di uno stabilimento per il trattamento e il recupero di materie plastiche in area a vocazione produttiva, apprendono mediante accesso agli atti che il Comune ha rilasciato al proprietario del fondo agricolo confinante un permesso di costruire in sanatoria per il completamento di un fabbricato residenziale ancora allo stato di rustico. Le società impugnano il titolo dinanzi al TAR, chiedendo anche il risarcimento dei danni derivanti dalle future misure di mitigazione acustica.
Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione. Il TAR accoglie l’eccezione, ritenendo che la vicinitas non basti e che il pregiudizio sia solo ipotetico. Le società propongono appello con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato concentra l’esame sui primi tre motivi, tutti dedicati all’ammissibilità. Le appellanti contestano l’applicazione del criterio della vicinitas in presenza di un manufatto collocato in zona agricola, senza prescrizioni di isolamento acustico; deducono che la trasformazione del deposito in abitazione determina la stabile permanenza di persone e impone costose opere di riduzione delle immissioni sonore.
La Sezione ritiene le censure fondate. Le ricorrenti avevano interesse a contestare l’esercizio, in tesi irragionevole e discriminatorio, del potere di pianificazione urbanistica, che ha consentito l’insediamento residenziale a pochi metri dall’opificio. Ne deriva la compressione della fascia “cuscinetto” di protezione acustica tra area industriale e area residenziale.
Il punto qualificante è di ordine sostanziale: la normativa ambientale di derivazione eurounitaria impone di misurare le singole emissioni industriali non solo alla fonte ma anche, nel loro insieme, presso il recettore ai fini della loro mitigazione. Il pregiudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non è dunque soltanto ipotetico, ma diretto, concreto e attuale.
L’accoglimento di tali censure impone la rimessione degli atti al TAR per l’esame del merito e preclude la valutazione degli ulteriori motivi, tra cui l’omessa pronuncia sulle censure di sviamento dall’interesse pubblico e di violazione dell’affidamento. La Sezione esclude la necessità di riunire il giudizio a quello pendente sul secondo permesso di costruire, autonomamente decidibile.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2024: in luogo della riforma nel merito, dichiara la nullità della decisione che ha statuito l’inammissibilità e rimette gli atti al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., che potrà valutare la riunione o l’esame congiunto dei contenziosi. Le spese del doppio grado sono compensate per la parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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