Il dies a quo disciplinare decorre dalla copia conforme della sentenza penale (TAR Puglia n. 73 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare di stato decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile, che si realizza solo con la ricezione di copia conforme all’originale e non con la consegna di un esemplare privo di attestazione di conformità. La mera incompletezza dell’avviso che invita il militare a nominare un difensore, omettendo di precisare la facoltà di scelta di un soggetto estraneo all’Arma, non determina l’illegittimità del procedimento, trattandosi di facoltà prevista dalla legge e non di requisito di validità dell’atto. La proposta di sanzione formulata dal Comandante Interregionale non vincola il Ministro, che decide in piena autonomia sull’entità della sanzione. Il richiamo ob relationem alla relazione finale dell’inchiesta è idoneo ad assolvere l’onere motivazionale del decreto di irrogazione.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca dei fatti Maresciallo Maggiore e Comandante di Stazione dell’Arma, impugna il decreto con cui il Ministero della Difesa gli ha irrogato la sospensione disciplinare dall’impiego per cinque mesi. I fatti risalgono alla sera del 24 dicembre 2011, quando un uomo uccise una donna e i suoi due figli e ferì il coniuge della vittima. Le indagini accertarono che il militare, pur essendo venuto a conoscenza di gravi e reiterate minacce attuate con un coltello e un’ascia, aveva omesso di denunciare i reati all’Autorità Giudiziaria e di disporre il sequestro delle armi improprie poi usate per gli omicidi.

Per tali fatti il Tribunale di Potenza, con sentenza divenuta irrevocabile, dichiarò di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di omessa denuncia e rifiuto di atti di ufficio. Acquisita la sentenza, l’Amministrazione avviò il procedimento disciplinare. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi, lamentando la violazione dei termini, l’illegittima quantificazione della sanzione da parte del Comandante Interregionale e il deficit istruttorio e motivazionale. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il dies a quo del termine di 90 giorni previsto dall’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010. È pacifico che l’Amministrazione abbia ottenuto copia conforme della sentenza penale l’8 luglio 2020 e abbia contestato gli addebiti il 21 settembre 2020, dunque nel rispetto del termine. Il ricorrente invocava la decorrenza dalla precedente ricezione di una copia priva di attestazione di conformità.

La censura è respinta. La conoscenza integrale della sentenza deve essere certa e intervenire mediante copia conforme all’originale: il Tribunale richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022 e, ex multis, di Consiglio di Stato, Sez. II, n. 6410 del 2023.

Quanto alla seconda doglianza, la Corte esclude che l’omessa indicazione della facoltà di nominare un difensore estraneo all’Arma integri un vizio: si tratta di mera incompletezza rispetto a una facoltà prevista dalla norma, con applicazione del principio ignorantia legis non excusat.

Il secondo motivo è respinto sul rilievo che l’art. 1377, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/2010 impone al Comandante Interregionale di formulare una proposta al Ministro; la proposta viene poi valutata dalla Direzione Generale, che decide in piena autonomia sull’entità della sanzione. Nessuna violazione è ravvisabile nella quantificazione operata in sede propositiva.

Il terzo e il quarto motivo, incentrati sull’eccesso di potere per difetto istruttorio e motivazionale, sono infondati. La dichiarazione del teste ritenuta “a discarico” risulta in realtà coerente con le altre acquisizioni. Quanto alla motivazione, il richiamo ob relationem alla relazione finale dell’inchiesta, atto presupposto del provvedimento, non è sintomo di mancata valutazione ma di condivisione della stessa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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