Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 917 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione della sentenza, assegnando un termine per l’adempimento. La mancanza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’ordine di esecuzione e per la nomina del commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte e assenza di ragioni ostative, il giudice fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali per ogni giorno di ritardo. La domanda di rimborso del contributo unificato è inammissibile quando la sentenza ottemperanda ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, trattandosi di credito dei difensori.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 29 maggio 2023 n. 268. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021.

La ricorrente chiede anche il rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro di primo grado. Si costituisce in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito per resistere. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 il ricorso passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Il percorso argomentativo muove da due rilievi essenziali: l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Integrati questi presupposti, il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia. L’adempimento consiste nell’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e nell’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario provvederà, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.

Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ricorrendo ragioni ostative. La misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Non trova invece accoglimento la domanda di rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro. La sentenza n. 268/2023 ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori, sicché si tratta di un credito dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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