Procedimento disciplinare militare: garanzie attenuate ma prova rigorosa dell’addebito (TAR Valle d’Aosta n. 27 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare militare, preordinato all’adozione di provvedimenti privi di natura giurisdizionale, il diritto di difesa si esplica in misura attenuata e riflessa, ma restano fermi il nucleo indefettibile delle garanzie partecipative e il dovere di motivazione. L’accertamento della responsabilità disciplinare non richiede la certezza propria della responsabilità penale, potendo attestarsi sul “più probabile che non”; tale probabilità è però logica, non statistica, e impone un’argomentazione rigorosa. Le dichiarazioni della persona asseritamente offesa possono fondare l’addebito solo previa verifica, corredata di idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Il sindacato del giudice amministrativo sulla graduazione della sanzione resta nei limiti delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
Il Fatto
Una militare dell’Arma dei Carabinieri impugna davanti al TAR Valle d’Aosta la sanzione disciplinare di corpo inflitta dal comandante di compagnia per tre addebiti: aver apostrofato con termini offensivi un superiore in grado, aver tenuto comportamenti indecorosi verso il proprio comandante di stazione e aver millantato il possesso di registrazioni di conversazioni con i superiori. La misura trae origine da due episodi occorsi nell’ambito di altrettante telefonate.
Il ricorso gerarchico viene respinto. La ricorrente deduce, con un unico articolato motivo, la violazione del principio di immodificabilità della contestazione, la menomazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illiceità della registrazione e la violazione del canone di proporzionalità. Si costituisce il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la violazione del principio di immodificabilità della contestazione: il raffronto tra avvio del procedimento e rapporto disciplinare rivela continuità degli addebiti, e la presenza di altri militari assume rilievo solo istruttorio.
Quanto alle garanzie partecipative, richiamata la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 182/2008), il Tribunale ribadisce che nel procedimento disciplinare il diritto di difesa è attenuato e riflesso. Nel caso concreto la ricorrente aveva avuto accesso al compendio istruttorio prima della memoria difensiva, donde la compiutezza del contraddittorio: la riproposizione di attività istruttoria già acquisita non avrebbe recato utilità defensionali.
È invece fondata la censura di difetto di istruttoria e motivazione sul primo episodio. Il Tribunale ricorda che l’accertamento disciplinare può attestarsi sul “più probabile che non”, ma esige fatti sufficientemente e precisamente delineati (Cons. Stato sez. II n. 6524 del 04.07.2023). Poiché in tale occasione non risulta attivato il vivavoce, i militari presenti non potevano avere cognizione diretta delle parole pronunciate. Le loro dichiarazioni non soddisfano quindi il richiesto rigore. Le mere dichiarazioni della persona offesa possono fondare l’addebito solo previa verifica di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, nel caso omessa: il provvedimento si limita a richiamare le dichiarazioni, la decisione sul ricorso gerarchico opera un tautologico rinvio all’istruttoria.
Nel secondo episodio, invece, l’incontestata attivazione del vivavoce alla presenza di un terzo ascoltatore avvalora le dichiarazioni del soggetto interessato. È fuori fuoco la doglianza sulla liceità della registrazione: la contestazione attiene non al fatto in sé, ma all’aver rimarcato ai superiori il possesso delle registrazioni. Inammissibili la censura sull’offesa al prestigio del corpo, non contestata, e quella sulla proporzionalità, diretta a sollecitare un sindacato sostitutivo precluso al giudice amministrativo.
Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, con annullamento degli atti ai fini del riesercizio del potere; spese compensate per la consistenza procedimentale dell’unica censura fondata.
Nota della Redazione
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