Prova dello stato legittimo e ordine di demolizione di immobile risalente (TAR Sicilia n. 1411 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato legittimo dell’immobile, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento, integrati dagli eventuali titoli successivi; i due titoli non sono alternativi. Il privato che contesti l’ingiunzione di demolizione è soggetto a un onere probatorio pieno in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto e alla sua legittimità, non essendo sufficiente un semplice principio di prova né la dichiarazione del dante causa. Il certificato di agibilità non sana l’illiceità urbanistico-edilizia, attenendo a profili diversi dalla conformità al titolo. L’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, né è derogato dal decorso del tempo o dal trasferimento a soggetto non responsabile dell’abuso.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel centro abitato di Mirabella Imbaccari, acquistato con atto del 2008 e composto da due vani più accessori, affacciante su tre vie pubbliche. Con comunicazione del 12.09.2022 il Comune ha avviato il procedimento di verifica di eventuali violazioni urbanistiche. A seguito dell’istruttoria, con ordinanza n. 2 del 28.09.2023 il responsabile dell’Area 3 ha ingiunto alla proprietaria la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l’esistenza di un titolo edilizio risalente al 1960, il rilievo del certificato di agibilità del 2001, l’inversione dell’onere della prova, la riconducibilità del piano terra a epoca anteriore al 1942 e i vizi della comunicazione di avvio. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., l’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione richiesta con plurime istanze. Con ordinanza cautelare n. 635 del 22.12.2023 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e quella di accesso, ordinando l’esibizione integrale della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’esistenza del titolo edilizio, il Tribunale richiama l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e ne sottolinea la struttura cumulativa. La documentazione del 1960 prodotta dalla ricorrente — istanza di autorizzazione, approvazione della Commissione edilizia e comunicazione del Sindaco — non integra, pur nel suo insieme, il titolo legittimante l’intera costruzione.
Anche a volerla considerare un principio di prova, mancano i documenti idonei a sopperire alla copia del titolo originario: informazioni catastali di primo impianto, planimetrie del primo accatastamento, riprese fotografiche o cartografie utili alla datazione. Il certificato di agibilità del 2001 non indica alcuna pratica edilizia ricollegabile, e non può considerarsi prova del titolo originario.
Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che l’agibilità attiene a profili di sicurezza, salubrità e igiene, distinti da quelli urbanistico-edilizi, e non sana l’abuso (richiamando TAR Campania n. 7055/2021 e Cons. Stato n. 1996/2017). Alle dichiarazioni del dante causa nell’atto di trasferimento non si riconosce valore probatorio, non estendendosi la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. al contenuto intrinseco.
Sul terzo motivo, il Tribunale afferma che grava sul proprietario l’onere probatorio pieno del carattere risalente del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova (richiamando Cons. Stato n. 858/2024). L’atto di demolizione non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, non essendovi affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non sana (Cons. Stato n. 3001/2023). Sul quarto motivo, il riferimento all'”antica edificazione” contenuto nel certificato di agibilità non prova che il piano terra sia anteriore al 1942, con conseguente non integrazione della fattispecie dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. Il quinto motivo è infondato: la comunicazione di avvio non è “al buio” e, in ogni caso, la repressione degli abusi non la richiede (Cons. Stato n. 212/2024). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.