Giudizio di ottemperanza e cessazione della materia del contendere per satisfattività integrale (TAR Abruzzo n. 309 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone il contenuto di accertamento nel merito dell’originaria pretesa e la piena soddisfazione della stessa da parte dell’amministrazione. L’istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’accoglimento non produrrebbe più utilità al ricorrente. La dichiarazione va pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria domanda ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva patrocinato una società cooperativa in un giudizio davanti al Tribunale, definito con sentenza che condannava il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato. La procura speciale prevedeva la cessione al difensore delle spese legali eventualmente liquidate e del contributo unificato.
Notificata la sentenza, il Comune non adempiva. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento in proprio favore in ragione della cessione del credito. L’amministrazione non si costituiva. Con nota del 10 maggio 2024 il ricorrente dava atto dell’intervenuto pagamento delle somme in data 27 marzo 2024 e chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria di spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata completamente soddisfatta nel corso del giudizio. Il Comune ha integralmente pagato le somme dovute in forza della sentenza di condanna, come attestato dalla stessa parte ricorrente. Accertata la piena satisfattività del pagamento, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.
A sostegno della decisione il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, Sez. V, n. 4191/2018, che enuncia i principi consolidati sull’istituto. La cessazione può essere pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite.
Il Tribunale sottolinea la distinzione rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse: quest’ultima si configura quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, facendo venir meno la condizione dell’azione. La cessazione, invece, è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio applica il principio per cui, in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa. Nel caso concreto ravvisa giustificati motivi — il tempestivo pagamento e la peculiarità della controversia — per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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