Termini del procedimento disciplinare militare e insindacabilità della sanzione (TAR Marche n. 69 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, ai sensi dell’art. 1392, comma 1, cod. ord. mil., deve essere instaurato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale e certa della sentenza irrevocabile, non essendo sufficienti la conoscenza del mero dispositivo o di estratti. La decorrenza non è anticipata dalla mancata sollecita acquisizione d’ufficio, poiché grava sul dipendente l’onere di comunicare all’amministrazione l’esito del giudizio. Il procedimento si estingue solo se decorrono 90 giorni dall’ultimo atto senza alcuna ulteriore attività, mentre il termine finale di 270 giorni opera dal medesimo dies a quo. L’entità della sanzione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale unicamente per travisamento dei fatti, evidente sproporzione o palese irrazionalità.

Il Fatto

Il ricorrente presta servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1998. Nel febbraio 2008 è stato coinvolto in un procedimento penale per cinque ipotesi di reato. L’amministrazione ne aveva disposto la sospensione precauzionale dall’impiego, poi annullata con effetto retroattivo dopo l’accoglimento del ricorso da parte del TAR Marche, con riammissione in servizio e ricostruzione della posizione giuridica ed economica.

All’esito del giudizio penale il militare è stato assolto per quattro capi, con condanna in primo grado per diffamazione e successiva declaratoria di estinzione per prescrizione del residuo capo in appello, con sentenza divenuta irrevocabile. Acquisita la sentenza, il Comando ha avviato il procedimento disciplinare e, al termine dell’istruttoria, ha comminato la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi ai sensi degli artt. 1357, lett. a), e 1379, comma 1, cod. ord. mil. Il ricorrente ha impugnato la determinazione davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla pretesa perenzione per violazione del termine di 90 giorni, la Corte osserva che l’inchiesta formale è stata avviata 69 giorni dopo l’acquisizione della sentenza d’appello, quindi entro i termini. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022, il Collegio ribadisce che la conoscenza della sentenza che conclude il giudizio penale deve essere integrale e certa, non essendo sufficienti il mero dispositivo o estratti, e che essa deve intervenire per mezzo di copia conforme all’originale.

Il ricorrente mira ad addossare all’amministrazione la responsabilità per la tardiva acquisizione, ma il Tribunale rileva che egli stesso aveva l’onere di comunicare all’ente di appartenenza l’intervenuto giudicato. Il secondo motivo è respinto perché l’art. 1393 cod. ord. mil., nel testo vigente ratione temporis, imponeva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione di quello penale, senza margini di discrezionalità.

Quanto ai termini intermedi e finali, il Collegio chiarisce che il provvedimento è stato adottato entro i 270 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza e che non sono mai intercorsi più di 90 giorni tra gli atti della procedura. Il termine di 60 giorni indicato dal Comandante nell’atto di nomina dell’ufficiale inquirente non è previsto dal codice. Il calcolo dei 99 giorni è erroneo, poiché non considera l’atto con cui il Comando ha interessato il Ministero per il nulla osta né la relativa presa d’atto.

Sul preavviso di rigetto, il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 al procedimento disciplinare, informato ai principi di partecipazione e di contraddittorio. La censura di difetto di istruttoria è infondata, avendo l’ufficiale inquirente dato puntualmente conto delle osservazioni dell’interessato.

Sull’entità della sanzione, la Corte richiama il TAR Lazio n. 21855 del 2025: il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità. A fronte di un massimo edittale di 12 mesi, i tre mesi irrogati non appaiono sproporzionati. Il settimo motivo è infine infondato in fatto, poiché la sospensione cautelare è stata annullata ex tunc e il relativo periodo è stato considerato come servizio effettivamente prestato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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