Accesso agli atti e sopravvenuta carenza di interesse nel procedimento concessorio (Cons. Stato n. 9376 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di accesso ai documenti di un procedimento concessorio, la sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nelle more del giudizio di appello, determina improcedibilità del ricorso originario e dell’appello per carenza d’interesse alla decisione. La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato impone di dare priorità alla formula di rito invocata dall’appellante rispetto all’inammissibilità fondata sull’impugnazione di atto meramente confermativo. Il soddisfacimento sostanziale della pretesa conoscitiva esclude l’utilità di una pronuncia di illegittimità del diniego, non essendo configurabile un interesse autonomo alla declaratoria quando l’accesso è stato di fatto consentito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto all’Autorità di sistema portuale l’accesso alla domanda di concessione demaniale presentata da una concorrente, con estrazione di copia, per formulare osservazioni ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 509/1997. L’amministrazione aveva negato l’ostensione, ammettendo la sola visione e precludendo il piano economico e finanziario.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 6362/2025, aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego in ragione della fase preliminare del procedimento concorrenziale e dell’assenza di un interesse difensivo qualificato. La società ha proposto appello. Nel corso del giudizio il Comune, nel convocare la conferenza di servizi, ha reso accessibile la documentazione tecnica, tra cui la domanda della concorrente, soddisfacendo la richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la società appellante dà atto dell’avvenuta ostensione integrale degli atti che l’Autorità aveva negato. Da ciò deriva la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e, quindi, l’improcedibilità del ricorso originario e dell’appello.
La Corte esclude che residui un interesse meritevole alla declaratoria di illegittimità del diniego. Il soddisfacimento sostanziale della pretesa conoscitiva, osserva il Collegio, non giustifica una pronuncia sull’illegittimità dell’atto, non potendo l’appellante vantare un’utilità concreta ulteriore rispetto all’accesso ormai ottenuto.
Il Collegio esamina poi l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dall’Autorità in entrambi i gradi. Il diniego all’estrazione di copie e alla visione del piano economico finanziario era stato espresso nel verbale del 12 novembre 2024; da tale data decorreva il termine per l’impugnazione. La successiva istanza del 15 novembre 2024 era ripetitiva della precedente e il provvedimento del novembre 2024 costituiva atto meramente confermativo, come tale non autonomamente impugnabile.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la mera reiterazione di una richiesta già rigettata, non fondata su elementi nuovi, non vincola l’amministrazione a un riesame e rende legittimo il provvedimento confermativo (Cons. Stato, Sez. V n. 7999 del 15 settembre 2022; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 20 aprile 2006). Il ricorso di primo grado, notificato solo il 30 dicembre 2024, sarebbe dunque tardivo.
Tuttavia, nella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il Collegio accorda priorità alla formula di rito domandata dall’appellante, ossia l’improcedibilità per carenza d’interesse, cui consegue la riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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