Procedimento disciplinare polizia dopo proscioglimento per prescrizione: termine non perentorio (TAR Puglia n. 574 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare avviato a carico di appartenente ai ruoli della Polizia di Stato all’esito di un procedimento penale concluso con proscioglimento o archiviazione per intervenuta prescrizione non è soggetto al termine di 270 giorni previsto dall’art. 9 della legge n. 19/1990, applicabile alle sole sentenze di condanna. Trova invece applicazione la disciplina del d.P.R. n. 737/1981, integrata dal d.P.R. n. 3/1957, che non prevede alcun termine finale per l’adozione del provvedimento sanzionatorio. La sentenza di proscioglimento per prescrizione, e a maggior ragione il decreto di archiviazione per il medesimo motivo, va equiparata quanto agli effetti extrapenali alla sentenza di patteggiamento, imponendo all’Amministrazione un’autonoma valutazione dei fatti. La sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare ex art. 11 d.P.R. n. 737/1981 presuppone l’esercizio dell’azione penale e permane fino alla definizione del giudizio con sentenza irrevocabile.

Il Fatto

Il ricorrente, medico della Polizia di Stato, era stato destinatario di cinque capi di imputazione per falso ideologico continuato, concorso esterno in associazione e corruzione, nell’ambito di un più ampio procedimento penale. Le contestazioni si sono definite in parte con sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per prescrizione, in parte con decreto di archiviazione per il medesimo motivo.

I fatti sono stati ritenuti rilevanti anche sul piano disciplinare e il Capo della Polizia ha disposto la sospensione dal servizio per sei mesi, contestando al medico un irregolare ordine di trattazione delle pratiche e la produzione di certificati medici in assenza di visita. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dei termini perentori del procedimento disciplinare e il difetto di proporzionalità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo profilo, il ricorrente sostiene che il termine massimo per la conclusione del procedimento, individuato in 270 giorni sul modello dell’art. 9 della legge n. 19/1990, sarebbe spirato tra la comunicazione del decreto di archiviazione e l’adozione della sanzione. La tesi non è condivisa: il procedimento trae origine da pronunce di proscioglimento e archiviazione per prescrizione, evenienze alle quali non si attaglia la disciplina invocata.

Il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui la sentenza di proscioglimento per prescrizione, e a maggior ragione il decreto di archiviazione, va equiparata alla sentenza di patteggiamento quanto agli effetti extrapenali. Non essendovi stato alcun accertamento pieno dei fatti, l’Amministrazione conserva il potere-dovere di una autonoma valutazione in sede disciplinare.

I termini del procedimento sono modulati in funzione dell’esito del giudizio penale e del titolo di reato: la legge n. 97/2001 per le condanne relative a specifici delitti contro la pubblica amministrazione, la legge n. 19/1990 per le altre condanne, il d.P.R. n. 3/1957 per i proscioglimenti. Tali discipline non sono cumulabili e l’Amministrazione deve rispettare quella riferita alla sentenza concretamente intervenuta. Nella specie trovano applicazione l’art. 97, comma 3, d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 120 del medesimo decreto, termini che il ricorrente non deduce violati e che risultano rispettati.

Quanto alla decorrenza dei termini, il ricorrente assume che la sospensione ex art. 11 d.P.R. n. 737/1981 fosse illegittima per i capi definiti con archiviazione, non preceduti da richiesta di rinvio a giudizio. L’assunto è erroneo: la richiesta di archiviazione è intervenuta solo dopo che l’azione penale era già stata esercitata per quegli stessi capi, con rinvio a giudizio unitario. La successiva declaratoria di nullità dei capi non costituisce definizione del giudizio con sentenza irrevocabile, sicché la sospensione doveva proseguire fino alla pronuncia definitoria, individuata nel decreto di archiviazione.

Il motivo è inoltre inammissibile: il decreto con cui l’Amministrazione ha annullato in autotutela il precedente avvio del procedimento ha espressamente confermato la sospensione ed era immediatamente lesivo, non essendo stato tempestivamente impugnato. Infine, la contestazione nel merito della ricostruzione dei fatti è smentita dalla sottoscrizione dei certificati e dalle dichiarazioni di un cliente, ritenute attendibili perché sfavorevoli al dichiarante. La censura di sproporzione resta generica, a fronte di un’ampia discrezionalità amministrativa sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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