Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per ottenuto bene della vita (TAR Liguria n. 1090 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attribuzione al ricorrente del bene della vita richiesto in via giudiziale determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. Quando l’amministrazione, nelle more del giudizio e anche in esito a una misura cautelare, riesamina la posizione del concorrente e gli riconosce l’utilità sostanziale domandata, la lite perde il proprio oggetto. L’esito processuale consegue alla verifica dell’effettivo soddisfacimento della pretesa, non alla fondatezza dei motivi di impugnazione. In tale ipotesi la declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore scrutinio, restando ininfluente l’accertamento della legittimità degli atti originariamente impugnati. Le spese possono essere compensate quando la definizione del giudizio dipende dal sopravvenuto adeguamento dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, ditta individuale che esercita da anni l’attività di noleggio di imbarcazioni, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’Ente Parco ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio di unità da diporto nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il 2026, oltre alla conseguente comunicazione di esclusione e agli atti presupposti, tra cui il bando e il disciplinare integrativo.

La ricorrente contestava la propria collocazione in graduatoria e chiedeva l’annullamento degli atti. L’Ente Parco e il Ministero si sono costituiti per resistere; numerosi controinteressati sono intervenuti ad opponendum. Con ordinanza cautelare la Sezione ha sospeso i provvedimenti limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole l’esercizio dell’attività con l’unità indicata in domanda fino alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

In vista dell’udienza pubblica, l’Ente Parco ha depositato una nuova determinazione dirigenziale con cui ha approvato una graduatoria aggiornata, nella quale la ricorrente risulta collocata in posizione utile, con conseguente riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha così conseguito il bene della vita cui aspirava con il ricorso. La pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del processo.

Da tale accertamento deriva, secondo il Tribunale, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della lite e, quindi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il giudizio non investe più alcuna utilità concreta per la parte ricorrente, esaurito l’interesse alla decisione nel momento in cui l’utilità domandata è stata riconosciuta.

Il Collegio non procede dunque allo scrutinio dei motivi di impugnazione, assorbiti dall’intervenuto soddisfacimento della pretesa. Sussistendo i presupposti di legge, le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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