Termini del procedimento disciplinare della Polizia di Stato: natura ordinatoria e prova (TAR Campania n. 1909 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare diretto all’irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria nei confronti del personale della Polizia di Stato, la norma di riferimento non è l’art. 1392 d.lgs. n. 66/2010, bensì l’art. 17 d.P.R. n. 737/1981, che non prevede alcun termine per la conclusione delle singole fasi. I termini del procedimento disciplinare nell’ordinamento della pubblica sicurezza hanno natura ordinatoria e non perentoria, salvo eccezioni, e costituiscono regola di ragionevole prontezza e tempestività da valutarsi caso per caso. Anche ove si ritenga applicabile l’art. 120 d.P.R. n. 3/1957, il termine di novanta giorni si interrompe con ogni atto del procedimento che esprima in modo inequivocabile la volontà dell’amministrazione di condurlo a conclusione. In sede disciplinare l’accertamento della responsabilità non richiede il grado di certezza proprio della materia penale, potendo attestarsi sul “più probabile che non”, ma esige che i fatti addebitati siano sufficientemente e precisamente delineati e riscontrati.
Il Fatto
Il ricorrente, vice Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso un distaccamento di polizia stradale, impugnava il decreto con cui il Dirigente gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, nella misura di due trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo. L’addebito riguardava la condotta del 19 gennaio 2021: aver consumato il pasto all’interno della sala benessere unitamente ad altro personale e non aver ottemperato all’invito del superiore a interrompere il convivio.
Il provvedimento richiamava l’art. 4, comma 1, nn. 10) e 18) d.P.R. n. 737/1981, cioè la grave negligenza in servizio e il comportamento non conforme al decoro delle funzioni, contestando altresì la violazione delle norme sul distanziamento sociale imposte dalla normativa emergenziale da Covid-19. Il ricorrente articolava quattro motivi, deducendo decadenza e estinzione del procedimento per decorso dei termini, carenza istruttoria e travisamento dei fatti, difetto di motivazione e omessa attivazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dei termini. Il ricorrente invocava l’art. 1392, commi 2 e 4, d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 120 d.P.R. n. 3/1957. La risposta è netta: nel caso di specie la norma applicabile è l’art. 17 d.P.R. n. 737/1981, che, nel disciplinare il procedimento per l’irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria, non prevede alcun termine per la conclusione di ciascuna fase.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nei procedimenti disciplinari dell’ordinamento della pubblica sicurezza, tutti i termini sono ordinatori e non perentori, salvo eccezioni. La normativa indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutare caso per caso in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari e allo svolgimento effettivo dell’iter. La finalità è duplice: tutelare la certezza del rapporto tra dipendente e amministrazione e preservare l’esigenza di una ponderata valutazione dei fatti.
Anche ammessa l’applicabilità dell’art. 120 d.P.R. n. 3/1957, il Collegio rileva che il procedimento si è svolto ampiamente entro il termine invocato. A fronte di un fatto del 19 gennaio 2021, la contestazione è stata formulata il 19 febbraio 2021 e notificata il 13 marzo 2021; l’audizione dei testimoni si è conclusa il 19-20 aprile 2021; il provvedimento sanzionatorio è stato adottato il 19 maggio 2021, con due proroghe concesse su istanza del ricorrente. Il termine di novanta giorni, per come declinato dalla giurisprudenza, si interrompe con ogni atto del procedimento che esprima in modo inequivocabile la volontà dell’amministrazione di portarlo a conclusione. Il primo motivo è respinto.
Quanto al secondo e al terzo motivo, il Collegio ritiene il rapporto del comandante del distaccamento e la contestazione notificata il 13 marzo 2021 particolarmente puntuali, con analitica chiarezza delle circostanze di tempo e di luogo: la consumazione di cibo e alcolici da parte di quattro dipendenti in un locale del reparto, il 19 gennaio 2021, in orario rientrante nel turno di servizio. L’assenza di riscontri positivi in sede testimoniale non inficia il quadro, poiché almeno due elementi emersi nell’istruttoria sostengono in via indiretta la ricostruzione del superiore. Tanto basta, secondo lo standard del “più probabile che non”, a ritenere il provvedimento sorretto da adeguati elementi. Ininfluenti gli apprezzamenti dei testimoni sulla professionalità del Comandante.
Il quarto motivo è destituito di fondamento, essendo provato per tabulas che al ricorrente è stato dato ampio margine di esercizio delle facoltà defensionali, con la concessione di due proroghe per la presentazione di memorie. Il ricorso è quindi infondato e respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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