Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel metodo tariffario rifiuti (TAR Lombardia n. 848 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza per avere fatto venir meno l’utilità della pronuncia del giudice. L’inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere più utile la decisione integra i presupposti della declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La caducazione dell’atto presupposto e la conseguente inefficacia degli atti applicativi impugnati, nella parte in cui determinavano preclusioni all’accesso al mercato, fanno venir meno l’interesse alla decisione. L’esito meramente processuale giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva al TAR l’annullamento della Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), della Delibera di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1506 del 26 agosto 2022, recante approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, nonché degli atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti del 3 novembre 2023 la ricorrente impugnava altresì la Deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023, recante l’aggiornamento biennale del metodo tariffario.
Si costituivano l’ARERA, la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, deducendo l’infondatezza dell’impugnativa; resisteva anche la controinteressata. In prossimità del merito la ricorrente depositava atto con cui chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese; analoga richiesta avanzava la controinteressata. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la ricorrente insisteva per la declaratoria e le resistenti nulla opponevano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse richiede il verificarsi di una situazione nuova, di fatto o di diritto, rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, capace di rendere inutile la sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
La ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse in ragione di una serie di sopravvenienze. La Provincia Autonoma di Trento, con Deliberazione n. 439 del 17 marzo 2023, ha sospeso l’efficacia delle previsioni del Piano relative agli impianti minimi di chiusura del ciclo, in considerazione dell’intervenuto annullamento in primo grado della presupposta Delibera ARERA istitutiva della categoria degli impianti “minimi”. Con deliberazione n. 1528 del 18 agosto 2023 la Giunta provinciale ha adottato l’Addendum al Piano, confermando l’inefficacia della parte recante l’individuazione degli impianti minimi.
Il Cons. Stato, con sentenza n. 10734 del 12.12.2023, ha respinto l’appello proposto da ARERA avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 557/23, confermando l’annullamento dell’atto presupposto ai provvedimenti impugnati. Con Determinazione n. 447 del 5 aprile 2024 la Giunta provinciale ha quindi annullato le previsioni del Piano relative agli impianti “minimi” di chiusura del ciclo, in dichiarata ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato e in ragione del riconosciuto vincolo di presupposizione rispetto alla annullata Deliberazione ARERA n. 363/21.
Su queste basi il Collegio prende atto dell’intervenuta inefficacia dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui determinavano effettive preclusioni all’accesso al mercato di riferimento, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. L’inequivoca volontà della ricorrente di non ritenere utile la pronuncia integra i presupposti per la declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il ricorso originario e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite, atteso l’esito meramente processuale della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.