Rifiuti abbandonati sotto il viadotto: illegittimo l’ordine al gestore senza contraddittorio (TAR Abruzzo n. 304 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gestione dei rifiuti, l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 impone di instaurare il contraddittorio procedimentale per accertare l’imputazione, a titolo di dolo o di colpa, della responsabilità concorrente e solidale del proprietario o del titolare di diritti di godimento sull’area ove terzi hanno abbandonato rifiuti. L’ordine di rimozione rivolto a tali soggetti è illegittimo quando difetti l’accertamento, nel contraddittorio delle parti, della condotta dolosa o colposa contestata, per difetto di istruttoria e di motivazione. La responsabilità non può degradare a responsabilità da posizione, fondata sulla sola qualità di gestore. La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento rileva se il destinatario non abbia potuto utilmente partecipare. Le pregresse interlocuzioni su distinti episodi di abbandono non sanano il vizio.
Il Fatto
Nel maggio 2024 la società concessionaria della rete autostradale A/24 presenta denuncia-querela contro ignoti per l’abbandono di rifiuti sotto le campate di un viadotto ricadente nel territorio di un comune abruzzese. Il Sindaco, con ordinanza n. 22 del 2 settembre 2024, ingiunge alla concessionaria di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti entro quindici giorni, a pena di esecuzione d’ufficio in suo danno.
La società impugna l’ordinanza davanti al TAR Abruzzo deducendo la violazione degli art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e art. 56 legge Regione Abruzzo n. 45/2007, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata verifica della propria responsabilità concorrente. Il Tribunale dapprima sospende l’efficacia del provvedimento in sede cautelare, poi accoglie il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 192 del codice ambientale e dalla disciplina regionale, che articola tre livelli di responsabilità: oggettiva e diretta in capo agli autori dell’abbandono; colpevole, a titolo di dolo o colpa, dei proprietari e dei titolari di diritti di godimento, in solido con i responsabili; sussidiaria e oggettiva del comune. Il contraddittorio procedimentale assume così un ruolo centrale nella individuazione e graduazione delle responsabilità.
Il contraddittorio è funzionale all’apporto collaborativo dei soggetti indicati dalla norma per l’accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità solidale e, in particolare, della sua imputabilità soggettiva. Esso serve ad acquisire circostanze fattuali e informazioni tecniche e ad evitare che la responsabilità si trasformi in una responsabilità da posizione, incompatibile con il dato normativo. Da qui la regola: è illegittimo l’ordine di rimozione in assenza dell’accertamento, nel contraddittorio, della condotta dolosa o colposa contestata, per difetto di istruttoria e di motivazione, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5384 del 2022 e n. 7657 del 2020.
Nel caso concreto il Sindaco ha ordinato la rimozione esclusivamente in ragione della qualità di gestore della rete autostradale, senza verificare condotte attive od omissive idonee ad agevolare o a non impedire l’abbandono e senza accertarne l’imputabilità a titolo di dolo o colpa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2399 del 2021). Manca inoltre la comunicazione di avvio del procedimento e non sono indicate ragioni di urgenza che la giustifichino.
Il Tribunale precisa che l’obbligo di comunicazione non ha natura meramente formale: la sua violazione non determina automaticamente l’annullamento se l’interessato ha potuto utilmente interloquire. Tuttavia le interlocuzioni risalenti al periodo 2004-2019 riguardano episodi diversi da quello denunciato e non valgono a sanare il vizio. Neppure la conoscenza del fatto di abbandono, oggetto della denuncia-querela, equivale a conoscenza dell’apertura del procedimento di accertamento della responsabilità solidale.
Quanto agli atti istruttori richiamati, essi dimostrano soltanto l’impossibilità di identificare l’autore dell’abbandono, confermando la fondatezza anche del secondo motivo. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con condanna del Comune alle spese e compensazione nei confronti dei Ministeri, mentre le spese non sono ripetibili verso l’ARTA.
Nota della Redazione
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