Procedimento disciplinare rinnovato da giudici già pronunciatisi: illegittimità (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 224 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, salvo espresse eccezioni, i funzionari che sono intervenuti in una fase precedente non possono partecipare alle fasi successive, e in particolare a quella in cui deve essere deliberata la sanzione. La preclusione non riguarda solo i soggetti espressamente indicati nell’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957, ma tutti coloro che hanno preso parte alle fasi pregresse, a garanzia della terzietà del giudicante. Se il procedimento è annullato in autotutela per vizio di composizione dell’organo, la rinnovazione non può avvenire davanti agli stessi membri che si erano già pronunciati sulla colpevolezza, neppure quando la nuova composizione sia stata integrata. Il vizio di composizione inficia la delibera e il conseguente decreto di irrogazione della sanzione.

Il Fatto

Il ricorrente, Sostituto Commissario della Polizia di Stato in servizio presso una Sottosezione della Polizia Stradale, impugna il decreto ministeriale con cui gli è stata inflitta la sospensione dal servizio per mesi sei ai sensi dell’art. 6, comma 3, n. 1 e n. 4, del d.P.R. n. 737/1981, unitamente alla presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina.

Il dipendente era stato sottoposto a procedimento penale, definito con sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di messa alla prova. Conclusa la vicenda penale, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare. Il primo Consiglio aveva deliberato la sospensione di sei mesi; il Ministero aveva poi annullato in autotutela gli atti del procedimento, essendo risultata viziata la composizione dell’organo per contrasto con l’art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, che impone la presenza di due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato designati dai sindacati più rappresentativi. In esito alla nuova riunione, il Consiglio — composto dagli stessi membri, salvo i due nuovi componenti — aveva confermato la medesima sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene pregiudiziale e assorbente la censura sulla composizione dell’organo. Il ricorrente deduce che i medesimi soggetti che si erano già pronunciati per la sua colpevolezza nel primo procedimento, annullato in autotutela, si siano nuovamente espressi confermando la sanzione della stessa durata massima.

Il Tribunale richiama il principio generale dell’ordinamento per cui, in tutti i procedimenti lato sensu giudiziari o assimilati — tra i quali quello disciplinare a carico di pubblici dipendenti — il giudice o il funzionario che sono intervenuti in una fase precedente non possono partecipare alle fasi successive, specie a quella deliberativa della sanzione. La preclusione non riguarda solo i soggetti espressamente citati nell’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, ma tutti i funzionari che hanno preso parte alle fasi pregresse, in funzione della necessaria terzietà del giudicante. La difesa erariale aveva sostenuto il contrario, limitando la preclusione alle sole figure testualmente indicate.

La regola risponde all’esigenza di evitare che l’incolpato venga giudicato da un soggetto che, per aver partecipato a fasi precedenti — inclusa quella di irrogazione della sanzione, quando si tratti di rinnovazione del procedimento — sia condizionato dalla conoscenza dei fatti e dalle convinzioni maturate. Il Collegio richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 262 del 2003, che ha annullato norme le quali consentivano che uno stesso soggetto si pronunciasse nuovamente nel medesimo procedimento disciplinare, nonché l’art. 6 della Convenzione EDU, applicabile ai provvedimenti sanzionatori di natura afflittiva, con riferimento ai procedimenti preordinati all’applicazione di sanzioni con valenza disciplinare lesive di un diritto civile della parte.

Il Tribunale osserva inoltre che la delibera impugnata risultava adottata richiamando la seduta già svolta davanti al Consiglio nella prima composizione, circostanza che ne conferma il carattere meramente ripetitivo. Il vizio di composizione si trasmette al decreto di irrogazione del 20.8.2025, che ne resta inficiato.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi; i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *