Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio per il rilascio del durc da parte delle casse edili (TAR Lazio n. 12657 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da una cassa edile nei confronti del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail per ottenere l’autorizzazione al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e la stipula delle relative convenzioni non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Né la qualifica di cassa edile ente bilaterale né l’accesso alla stipula delle convenzioni con gli istituti previdenziali richiedono l’intermediazione del potere amministrativo, essendo i requisiti dell’ente fissati dal legislatore e oggetto di mero accertamento. Ne consegue che la posizione vantata dall’ente richiedente ha natura di diritto soggettivo, da far valere davanti al giudice ordinario, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La Cassa edile telematica italiana proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da Inps e Inail, su una propria istanza presentata in data 23.10.2025. Con tale istanza la ricorrente chiedeva di essere legittimata al rilascio del durc e di poter sottoscrivere le convenzioni con gli istituti previdenziali per l’utilizzo delle piattaforme digitali funzionali all’emissione del documento. Le amministrazioni intimate, costituendosi, eccepivano l’inammissibilità del ricorso per ne bis in idem o per difetto di giurisdizione, richiamando la sentenza della Sezione n. 8579/2024 resa su analoga azione della medesima ricorrente, oltre a contestare la propria estraneità e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso l’inammissibilità per violazione del giudicato, rilevando che la sentenza n. 8579 del 30.4.2024 non contiene statuizioni di merito. Ha tuttavia ritenuto di non discostarsi da quanto già deciso in quella pronuncia in punto di difetto di giurisdizione, richiamandone integralmente la motivazione ai sensi dell’art. 88, co. 1, lett. d), c.p.a.

Il Collegio ha evidenziato che il quadro normativo di riferimento non consente di ritenere che l’accesso alla stipula delle convenzioni con Inps e Inail necessiti dell’intermediazione del potere amministrativo. L’unica attività istruttoria richiesta consiste nell’accertamento dei requisiti posseduti dall’ente richiedente, requisiti che discendono dall’attività svolta nell’ambito dell’associativismo sindacale e dell’autonomia negoziale.

Poiché è il legislatore a fissare i requisiti dell’ente legittimato a stipulare le convenzioni e tali requisiti sono oggetto di mero accertamento, la posizione della ricorrente si configura come diritto soggettivo, non degradato dall’esercizio di alcun potere amministrativo. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, precisando che la causa potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini di cui all’art. 11, co. 2, c.p.a., e ha condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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