Ottemperanza per giudicato ordinario nomina commissario ad acta (TAR Lazio n. 8611 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, c.p.a. è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del titolo, il giudice amministrativo ne ordina l’esecuzione nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempienza, va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provveda in via sostitutiva nei successivi 180 giorni. La mancata imposizione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non incide sull’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedeva l’ottemperanza della sentenza n. 3739/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. La pronuncia, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, era rimasta priva di esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo anche la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Amministrazione si costituiva con memoria di stile, senza fornire elementi utili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la disciplina dell’art. 112, comma 2, c.p.a., che estende l’azione di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi al giudicato.
Il Collegio ha accertato che l’attività richiesta alla P.A. dalla pronuncia di cui si domandava l’ottemperanza non risultava svolta. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione di quanto disposto nella sentenza del giudice ordinario. Nessun elemento negli atti di causa dimostrava l’avvenuto adempimento o l’esistenza di sopravvenienze ostative.
Sulla base di tale accertamento, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale avrebbe provveduto in via sostitutiva entro 180 giorni dalla richiesta, previa comunicazione al Tribunale di quanto effettuato dall’Amministrazione.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ha ritenuto di non imporla allo stato, pur accogliendo la domanda di ottemperanza. Ha invece condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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