Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1742 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può conseguire il soddisfacimento del diritto già accertato con il titolo esecutivo passato in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Poiché tale giudizio non ha contenuto costitutivo del credito, la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali, e non dai conteggi prodotti dal creditore, che non vincolano l’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento, nominando per il caso di perdurante inerzia il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1892/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, la somma di euro 500,00, oltre spese legali distratte in favore del difensore antistatario. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione.

Non avendo l’ente soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese. Il ricorso è stato depositato senza la prova della notificazione, acquisita solo con la costituzione in giudizio dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è stato depositato in Segreteria senza la prova dell’avvenuta notificazione. Tale prova è stata acquisita solo all’atto della costituzione in giudizio del Ministero, che ha dato atto della notificazione intervenuta il 21 febbraio 2025. La condotta processuale del ricorrente è espressamente riservata alla liquidazione delle spese.

Nel merito, la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale chiarisce però la portata del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna pecuniaria prima dell’azione esecutiva.

Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza del giudicato ed è assegnato all’ente un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. La sua attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione della condotta processuale del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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