Riserva della professione di TSLB agli iscritti all’albo e irricevibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1776 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riserva dell’esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico agli iscritti al relativo albo professionale deriva direttamente dalla l. n. 3/2018 e dal d.m. 13 marzo 2018, che hanno reso il TSLB una professione protetta. Il decreto regionale che ribadisce siffatta preclusione non ha portata innovativa e si limita a recepire il contenuto delle previsioni statali. Ne consegue che la lesione lamentata dal laboratorio scaturisce dall’atto regionale presupposto che impone i requisiti di personale, autonomamente lesivo e da impugnare nel termine decadenziale. È irricevibile il ricorso tardivo avverso tale delibera e inammissibile per difetto di interesse quello proposto contro l’atto meramente ricognitivo. La parziale sovrapposizione di funzioni tra biologo e TSLB non consente di ritenere che la prima professione assorba la seconda.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un laboratorio di analisi mediche in regime di accreditamento con la Regione Lombardia. Al suo interno le funzioni di tecnico di laboratorio sono svolte da una biologa, non iscrivibile all’albo dei TSLB.

La società ha impugnato la DGR n. XI/7704/2022, nei punti che innovano i requisiti di personale per l’autorizzazione e l’accreditamento, e il successivo DGW n. 2197/2023, che all’allegato stabilisce che solo gli iscritti all’ordine professionale dei TSLB possono esercitare tale professione. Ha dedotto la violazione delle competenze regionali, l’invasione della potestà statale in materia di professioni, la compressione della libertà di impresa, la lesione dell’affidamento e l’irragionevolezza delle scelte. La Regione ha eccepito la tardività dell’impugnazione della delibera e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della figura professionale. Il TSLB è stato introdotto in attuazione dell’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 502/1992 e delineato dal d.m. n. 745/1994, che ha individuato il profilo e il diploma universitario abilitante. Sul punto si era aperto un dibattito giurisprudenziale circa la partecipazione dei biologi ai concorsi pubblici, risolto dalle riforme del 2018.

Con l’art. 4, co. 1, l. n. 3/2018, che ha riformulato l’art. 5, co. 2, d.lgs.c.p.s. n. 233/1946, e con il d.m. 13 marzo 2018 è stato istituito l’albo dei TSLB ed è stata ribadita la necessità dell’iscrizione per l’esercizio della professione. Il TSLB è così divenuto professione protetta, preclusa a chi non è iscritto.

Il Tribunale esclude che la previsione dell’art. 3 l. n. 396/1967, che include le analisi biologiche tra le funzioni del biologo, valga a dimostrare l’assorbimento della professione di TSLB. La sovrapposizione parziale di funzioni è fenomeno distinto dalla integrale sostituzione di una figura professionale con un’altra, sostituzione che l’istituzione dell’albo impedisce. Irrilevanti sono i rilievi sulla pretesa superiorità della preparazione dei biologi, dinanzi alla chiara scelta del legislatore nazionale.

Da qui la conclusione sull’atto meramente ricognitivo: il DGW n. 2197/2023 non innova, ma replica il contenuto delle norme statali. La lesione prospettata si è concretizzata già con la DGR n. XI/7704/2022, il cui allegato tecnico impone, ai fini dell’accreditamento, un numero minimo di TSLB. Poiché tale delibera è stata pubblicata il 3 ottobre 2022 e il ricorso è stato notificato il 12 aprile 2023, l’impugnazione è irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm. L’impugnazione del decreto è inammissibile per difetto di interesse, per l’intempestività dell’impugnazione dell’atto presupposto e per il carattere non innovativo della previsione. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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