Pubblicità su strada: improcedibile il ricorso dopo l’autotutela, inammissibile l’impugnazione dell’atto endoprocedimentale (TAR Sicilia n. 2731 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego all’installazione di impianti pubblicitari deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, con provvedimento di annullamento in autotutela, elimini in concreto gli effetti lesivi delle determinazioni impugnate, superando le ragioni del contendere. Il verbale di conferenza di servizi che si limiti a esprimere un indirizzo istruttorio sulla classificazione delle strade e sull’ammissibilità delle deroghe alle distanze costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, e non è impugnabile in via autonoma. La mancanza di un interesse attuale e concreto alla impugnazione di tale atto integra un difetto del presupposto processuale, rilevabile d’ufficio, che determina l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Catania, nel marzo 2024, aveva espresso parere negativo all’installazione di una serie di impianti pubblicitari, per il mancato rispetto delle distanze minime previste per le strade classificate come urbane di scorrimento (categoria D). Contestava inoltre il parere della Polizia Municipale e la successiva comunicazione che precisava l’ambito delle deroghe applicabili. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale della conferenza di servizi, nella parte in cui escludeva la possibilità di deroga per le strade di categoria D.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo autorizzato l’installazione della quasi totalità degli impianti. Nel corso del giudizio è emerso che l’Amministrazione, con provvedimento n. 195280 del 30 aprile 2024, aveva annullato in autotutela i dinieghi in precedenza espressi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta separatamente le due domande. Quanto al ricorso introduttivo, rileva che il Comune, con successivo atto di annullamento in autotutela, ha eliminato i profili ostativi in precedenza espressi, autorizzando l’installazione degli impianti originariamente contestati. Il superamento in concreto delle determinazioni lesive comporta la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità del gravame.
La precisazione dell’Amministrazione, secondo cui l’autorizzazione all’installazione non equivale di per sé al rilascio del titolo autorizzatorio, non è stata ritenuta dal Tribunale idonea a mantenere in vita l’interesse, essendo venuta meno la lesività delle determinazioni impugnate. Il Collegio non si sofferma sulle ulteriori censure di merito, assorbite dalla pronuncia in rito.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale qualifica il verbale di conferenza di servizi come atto di natura meramente endoprocedimentale. Esso esprime un’attività istruttoria interna, non ancora sfociata in una determinazione finale idonea a incidere nella sfera giuridica del privato. Difetta, pertanto, il presupposto essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione.
Il Collegio distingue nettamente i due esiti: l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse riguarda il ricorso introduttivo; l’inammissibilità per mancanza di interesse a ricorrere riguarda i motivi aggiunti. La decisione non affronta il merito della questione controversa, relativa all’ambito applicativo delle deroghe alle distanze e alla classificazione delle strade, che resta estranea al decisum.
Il Tribunale compensa integralmente le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della fattispecie e del tipo di pronuncia. La sentenza si limita quindi a definire il rapporto processuale, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti nel merito.
Nota della Redazione
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