Irretrattabilità dell’opzione per la tassazione frazionata della plusvalenza e perdite pregresse (Cass. civ. Sez. 5 n. 13528 del 10.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di cui all’art. 84, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/1986, come sostituito dall’art. 23, comma 9, del d.l. n. 98/2011, si applica, ex art. 23, comma 6, del medesimo decreto, alle perdite utilizzate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se formatesi anteriormente. L’opzione per la tassazione frazionata della plusvalenza, manifestata nella dichiarazione dei redditi, ha natura negoziale e non è ritrattabile mediante dichiarazione integrativa. L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa postula una condizione di inevitabile incertezza riferita al giudice e non già la posizione di soggettiva incertezza del contribuente.

Il Fatto

La società contribuente, avendo ceduto un complesso aziendale, aveva optato nella dichiarazione dei redditi per la rateizzazione quinquennale della plusvalenza ai sensi dell’art. 84 del t.u.i.r., contando sulla deduzione integrale delle perdite pregresse. A seguito della modifica normativa di cui all’art. 23 del d.l. n. 68/2011, la società presentava una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, revocando l’opzione. L’Agenzia delle Entrate, con tre avvisi di accertamento, ripristinava la tassazione frazionata e applicava le sanzioni per dichiarazione infedele. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo l’esimente dell’incertezza normativa; la CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, negando ogni ragione alla società.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, concernente l’insufficienza motivazionale, dichiarandolo inammissibile per cumulo di censure eterogenee, richiamando il principio per cui è inammissibile la mescolanza di mezzi d’impugnazione facenti riferimento alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

Quanto al primo e secondo motivo, incentrati sulla deducibilità delle perdite pregresse, la Corte li ha reputati inammissibili per difetto di interesse, rilevando come la stessa ricorrente avesse ammesso di non aver presentato istanza per l’utilizzo delle perdite negli anni successivi. Ha inoltre richiamato il principio, di cui a Cass. n. 10919 del 2025, secondo cui il nuovo regime di cui all’art. 84 t.u.i.r. si applica alle perdite utilizzate dal periodo d’imposta in corso, anche se anteriormente formatesi. Ha poi ribadito, citando Cass. n. 28064 del 2023, la natura negoziale dell’opzione, non soggetta a ritrattazione tramite dichiarazione integrativa.

Il terzo motivo, relativo all’esimente dell’incertezza normativa, è stato ritenuto infondato. La Corte ha precisato che l’incertezza deve essere oggettiva e riferita al giudice, non al contribuente, e ha escluso che la modifica normativa sul regime delle perdite potesse giustificare la revoca di un’opzione la cui illegittimità era chiara alla luce della giurisprudenza consolidata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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