Profitto confiscabile non scomputabile dei costi sostenuti per il reato (Cass. pen. Sez. II n. 40464 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, dal profitto del reato non devono essere detratti i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell’attività criminosa, pur intrinsecamente leciti. Ai fini della determinazione del profitto non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe il reo a qualunque rischio di perdita economica. Nella ricostruzione della latitudine del profitto oggetto di confisca non può quindi farsi ricorso a nozioni quali profitto lordo o profitto netto. Il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del riesame che, pur riducendo la base di calcolo, abbia confermato il vincolo cautelare, è inammissibile se articolato con censure manifestamente infondate.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto da una società avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, aveva disposto la restituzione di una somma di danaro, confermando per il resto il vincolo cautelare sulla residua somma in relazione a un reato di truffa aggravata contestato a due persone fisiche.
La società ricorre per cassazione lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, l’erronea quantificazione del profitto illecito. Trattandosi di “reato in contratto”, la ricorrente sostiene che occorrerebbe espungere i maggiori costi sostenuti per la realizzazione dei lavori e non corrisposti dall’ente debitore, distinguendo il vantaggio economico derivante direttamente dal reato dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecitamente eseguita.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la vicenda procedimentale. Il sequestro, disposto anche per equivalente, era stato eseguito vincolando la somma giacente su un conto intestato alla società. L’importo era stato individuato muovendo da quanto complessivamente liquidato alla società e qualificando come indebito vantaggio una quota percentuale corrispondente a lavorazioni mai eseguite o conseguenti a errori di contabilizzazione o duplicazioni contabili.
Il Tribunale, rilevata la mancata corresponsione dell’ultima tranche di pagamento, aveva scorporato tale importo ottenendo una diversa base di calcolo su cui computare la percentuale, così individuando la somma effettivamente aggredibile a titolo di profitto e restituendo la differenza. La ricorrente aveva chiesto il dissequestro anche di un’ulteriore somma corrispondente alla quota percepita dall’ente appaltante per l’aggiornamento dei prezzi; richiesta rigettata sul presupposto che si trattava di una semplice pretesa creditoria, insuscettibile di compensazione in quella sede.
Il Collegio condivide appieno il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell’attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, non essendo utilizzabili parametri di tipo aziendalistico (Sez. 6 n. 24558 del 2013; Sez. 5 n. 44032 del 2008; Sez. 3 n. 4885 del 2018). Già le Sezioni Unite n. 26654 del 2008, impropriamente richiamate nel ricorso, avevano sottolineato come, nella ricostruzione della latitudine del profitto confiscabile, non potesse ricorrersi a nozioni quali “profitto lordo” o “profitto netto”.
Anche a prescindere dall’impossibilità di ricondurre il diritto di credito azionato in sede civile nei confronti dell’ente locale nell’ambito dei valori monetari oggetto di cautela reale, le somme pretese in quella sede non possono in ogni caso ritenersi scomputabili dal profitto del reato. Non è stata del resto verificata la pertinenza delle singole voci di costo rispetto a specifiche opere. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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