Transito nei ruoli civili della Difesa spese compensate se ricorso muta sede (TAR Toscana n. 1441 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando la pretesa del ricorrente risulti soddisfatta solo per effetto del ricorso giurisdizionale e dell’ordinanza cautelare di riesame. Il giudice amministrativo valuta la condotta processuale dell’ente e l’inerzia serbata in sede procedimentale. Se il riesame si traduce in un provvedimento favorevole, la soccombenza virtuale giustifica la condanna alle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato. La declaratoria di cessazione resta subordinata all’accertamento che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta e che sia venuto meno l’interesse alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato, aveva chiesto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e, successivamente, l’integrazione dell’istanza per ottenere l’assegnazione a una sede viciniore alla residenza del proprio nucleo familiare. L’amministrazione respingeva l’integrazione con provvedimento del 26 aprile 2024 e disponeva contestualmente il transito in altra sede.
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Toscana il diniego, i decreti connessi e la bozza del contratto individuale di lavoro. Il Ministero si costituiva in giudizio. Con ordinanza cautelare il Collegio, valorizzate le condizioni di salute documentate e la circolare n. 51229 del 25 luglio 2023, accoglieva l’istanza ai fini del riesame, ritenendo il provvedimento non sufficientemente motivato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che, dopo l’ordinanza propulsiva, il Ministero ha stipulato con il ricorrente il contratto individuale di lavoro presso la sede richiesta. Il comando di riferimento ha riconosciuto che la condizione di salute documentata rientrava tra i presupposti per la deroga al criterio generale di assegnazione previsto dall’Annesso 2 alla circolare del 25 luglio 2023. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
Il Tribunale dichiara la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rilevando che la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta e che è venuto meno l’interesse a una pronuncia di merito. La valutazione del Collegio si fonda sulla documentazione depositata, compreso il contratto del 18 ottobre 2024, e sulla memoria del 29 ottobre 2024.
Il passaggio centrale riguarda il regolamento delle spese. Il Collegio osserva che la posizione del ricorrente è stata rivista in senso positivo solo dopo l’esperimento del ricorso e solo a seguito dell’ordinanza del Tribunale. L’amministrazione, dunque, non ha spontaneamente corretto il proprio operato, ma è stata indotta al riesame dal giudizio. Da qui la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, e alla rifusione del contributo unificato.
La decisione valorizza la funzione dell’ordinanza cautelare quale strumento di riequilibrio del rapporto procedimentale. Il giudice non si limita a prendere atto della sopravvenuta satisfazione, ma ne verifica le cause e ne trae le conseguenze sul piano delle spese. Il ricorso conserva così una utilità concreta, riconosciuta attraverso il carico economico posto a carico dell’ente.
Nota della Redazione
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