Progressione economica spettante anche al dipendente in quiescenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5732 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area professionale, il diritto alla progressione economica spetta — per il periodo in cui il dipendente è rimasto in servizio — anche al lavoratore che, avendo presentato domanda e possedendo i requisiti per l’utile inserimento in graduatoria, sia stato collocato in quiescenza nelle more dell’approvazione della graduatoria stessa. La permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria non costituisce requisito implicito, non essendo previsto dalla contrattazione collettiva, che configura il passaggio di fascia come istituto a funzione corrispettiva, premiale e incentivante, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio di ciascun anno. Correlare il diritto alla progressione alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Agenzia del Territorio, aveva partecipato alla procedura selettiva per l’attribuzione degli sviluppi economici 2010/2012, con passaggio dalla posizione economica F5 alla F6. La graduatoria venne approvata il 15.4.2013.
Pur collocato in posizione utile, il lavoratore fu escluso dall’Agenzia delle Entrate, nella quale era nel frattempo confluita l’Agenzia del Territorio, per essere già posto in quiescenza al 1°.8.2012. Il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda; la Corte d’Appello di Firenze confermò la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 del CCNL del Comparto Agenzie Fiscali. Il ricorrente osserva che le disposizioni collettive, le quali ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplinano le progressioni all’interno della stessa area, non menzionano la permanenza in servizio al momento dell’approvazione della graduatoria quale requisito implicito per il godimento della progressione economica.
Il motivo è ritenuto fondato, in continuità con un precedente specifico in cui l’esito del merito era stato opposto e il ricorso era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate (Cass. n. 26934/2022). La Corte richiama integralmente quel percorso argomentativo: la fattispecie non riguarda la progressione tra aree diverse, ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, confermati ed integrati dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008.
Secondo tale disciplina i passaggi di fascia assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi (funzione incentivante). Il passaggio è programmato con cadenza annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite negli anni precedenti e dei titoli posseduti.
Il criterio sostenuto dall’Agenzia — secondo cui dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria — oblitera le finalità corrispettiva e premiale e renderebbe ingiustificata la decorrenza retroattiva della progressione al 1° gennaio di ciascun anno. Del resto, osserva la Corte, la retroattività neutralizza le sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione ai miglioramenti già realizzati.
Quanto alla decisione impugnata, anche la Corte d’Appello aveva riconosciuto la duplice finalità, premiale ed incentivante, del concorso interno, ma aveva ritenuto privo di causa attribuire il diritto a personale non più in servizio. Tale opinione non è condivisa: una volta riconosciuta la duplice finalità, non si giustifica il totale sacrificio della funzione premiale verso chi, pur essendo andato in quiescenza prima dell’approvazione della graduatoria, ha continuato a svolgere il servizio con merito dopo la data di decorrenza del beneficio. Né la funzione incentivante resta del tutto sacrificata, perché la prospettiva di meritare il miglioramento retributivo già bandito ha comunque orientato i comportamenti virtuosi dei lavoratori, ancorché il beneficio sia erogato a posteriori.
Accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, dovendosi attenere al principio di diritto enunciato. La Corte dà infine atto che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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