Progressione interna e requisito del rapporto organico con l’amministrazione (Cons. Stato n. 8264 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione a una procedura selettiva interna riservata al personale «già in servizio» a una data determinata va riferito al rapporto organico con l’amministrazione che indice la selezione, non al mero svolgimento di fatto delle mansioni in regime di comando o distacco. Il comando modifica in via temporanea il rapporto di servizio, non quello organico, e ogni aspettativa di progressione di carriera resta rivolta verso l’amministrazione di appartenenza finché non intervenga il trasferimento nei ruoli. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina che riservi la selezione ai soli dipendenti di ruolo, non essendo configurabile disparità di trattamento rispetto a chi, privo del rapporto di impiego, non vanta le connesse aspettative di avanzamento.
Il Fatto
L’appellante, inquadrata come cancelliere presso un ufficio giudiziario in posizione economica B3, prestava servizio in forza di comando dall’amministrazione comunale di provenienza a decorrere dal 2 gennaio 2009. In tale qualità partecipava alla procedura selettiva interna indetta dal Ministero della giustizia per il passaggio al profilo di funzionario giudiziario, riservata ai cancellieri in servizio alla data del 14 novembre 2009, sulla base dell’art. 21-quater del decreto-legge n. 83/2015.
Amessa alle prove e superatele, ne veniva esclusa con provvedimento motivato dalla circostanza che alla data indicata non possedeva la qualifica, acquisita solo successivamente. Impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di esclusione, la graduatoria e il bando, deducendo il possesso del requisito per effetto del servizio svolto in comando e prospettando l’illegittimità costituzionale della norma. Il Tribunale respingeva il ricorso; segue appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il quesito se il requisito di partecipazione vada inteso avuto riguardo all’inquadramento formale alle dipendenze dell’amministrazione giudiziaria ovvero al dato sostanziale della prestazione di servizio. La risposta è offerta dalle previsioni del bando: l’art. 1, punto 4, esclude i non dipendenti a tempo indeterminato «ancorché prestino servizio a titolo di comando», mentre il punto 2 ammette i dipendenti dell’amministrazione anche se in comando presso altri enti.
Il primo motivo d’appello non supera il vaglio di specificità ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm.: si limita a valorizzare lo svolgimento del servizio, elemento che il bando considera irrilevante in entrambe le direzioni. La ratio della disciplina è chiara: non si concepiscono avanzamenti di carriera al di fuori di un rapporto di impiego con l’amministrazione che indice la procedura.
Il comando e il distacco modificano in via temporanea il solo rapporto di servizio, inserendo il lavoratore nell’organizzazione dell’amministrazione ricevente, ma non il rapporto organico. Il riconoscimento, al momento del trasferimento, dell’anzianità maturata in comando ha effetto circoscritto al piano economico e non fa retroagire il rapporto organico.
Su tale premessa il Collegio dichiara manifestamente infondate le questioni di costituzionalità. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., poiché la mancanza del rapporto di impiego costituisce legittima causa di esclusione. La riserva del 50% dei posti, con apertura del restante 50% al concorso pubblico, è conforme all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. La finalità di deflazione del contenzioso interno risponde a esigenze di buon andamento ex art. 97 Cost. È infine esclusa la discriminazione ex clausola 4 dell’accordo quadro 1999/70/CE, difettando il presupposto del lavoro a tempo determinato.
L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni.
Nota della Redazione
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