Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulle differenze retributive dei docenti precari (TAR Veneto n. 683 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia accertato il diritto del docente precario alla retribuzione professionale e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive. La sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché il rimedio è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’inottemperanza dell’Amministrazione, che non alleghi né provi l’adempimento, giustifica l’accoglimento della domanda, l’ordine di pagamento entro il termine assegnato e la nomina anticipata del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di una docente, assunta con contratti a tempo determinato, alla retribuzione professionale e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze, quantificate in una somma determinata oltre interessi legali. La pronuncia non era stata impugnata e, munita di asseverazione di conformità, era stata notificata al Ministero presso la propria posta elettronica certificata.

Decorso inutilmente il termine dilatorio dei centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta in caso di mancato adempimento. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della stessa al Ministero, seguita dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Su questa base ha dichiarato il ricorso ammissibile.

Nessun dubbio, per il Collegio, sussiste sull’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni restino ineseguite, può trovare attuazione mediante tale strumento, perché l’azione è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza e, in particolare, di procedere al pagamento in favore della docente della somma accertata, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Questi dovrà attivarsi, su apposita istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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